Cassazione Civile, Ordinanza n. 34359/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il comitato impugnava un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 con cui l'Ufficio recuperava IVA detratta per euro 119.540, ritenendo inesistente un'attività commerciale svolta dal contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il recupero, osservando che il contribuente non aveva provato la destinazione delle spese ad attività commerciale né l'esistenza di operazioni imponibili IVA nel quadro VE della dichiarazione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) che il disordine organizzativo derivante dalla recente costituzione del comitato e dalla mancanza di organi elettivi avrebbe inciso sulla debenza del tributo; 2) la violazione degli artt. 4 e 19 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere necessario l'esercizio attuale dell'attività commerciale per la detrazione IVA; 3) la violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse rilevato d'ufficio la questione dell'onere della prova sulla detraibilità dell'IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché generico e diretto a sollecitare un riesame del merito; il secondo motivo inammissibile perché, sulla base dell'accertamento di fatto della CTR, il contribuente non aveva provato in concreto l'inerenza e la strumentalità dei costi all'attività d'impresa, né la stessa esistenza/prova delle operazioni passive; il terzo motivo manifestamente infondato perché il tema della prova dei requisiti di detraibilità costituiva già oggetto della contestazione e del giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva scritta dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; la censura generica o non attinente al decisum è inammissibile.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ai fini IVA la nozione di esercizio di impresa commerciale rileva in senso sostanziale e non coincide con quella civilistica; la detrazione richiede la verifica in concreto dell'inerenza e della strumentalità dell'operazione all'attività imprenditoriale, anche solo programmata.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell'IVA sulle operazioni passive presuppone la prova dell'inerenza dei beni o servizi acquistati all'attività economica del soggetto passivo.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura è infondata quando la questione sulla prova della detraibilità dell'IVA era già compresa nel thema decidendum delineato dal recupero d'imposta e dal ricorso introduttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo disponibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve investire specificamente il capo della decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze generiche o che mirano a una rivalutazione del merito.
- In materia di IVA, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti non deriva automaticamente dalla qualità formale di imprenditore o soggetto passivo, ma richiede la prova concreta dell'inerenza e della strumentalità delle operazioni all'attività economica esercitata o programmata.
- La nozione tributaria di esercizio di impresa ai fini IVA è autonoma rispetto a quella civilistica e valorizza la sostanza economica dell'attività, comprensiva anche degli atti preparatori, purché riferiti a una effettiva attività imprenditoriale futura.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per la detrazione IVA incombe sul contribuente che la invoca, il quale deve provare non solo il pagamento dell'imposta ma anche la natura e la destinazione delle operazioni passive.
- Se la CTR accerta che la documentazione prodotta non consente di ricostruire la natura delle operazioni e dei costi, tale deficit probatorio è sufficiente a giustificare il diniego della detrazione IVA.
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