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Sentenza

Sentenza n. 7949/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere sull’istanza-diffida trasmessa dalla ricorrente in data 27.11.2025 e finalizzata a vedersi riconosciute, certificate e corrisposte le somme dovute a titolo di compensazione per l’incremento dei prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2002, convertito in legge 91/2022, relativamente ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di Via Wolf Ferrari”, trasfuso nel contratto stipulato in data 19.11.2020; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202601391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaaltro

Atto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza-diffida relativa alla compensazione per l'incremento dei prezzi dei materiali e sull'istanza di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'obbligo di Roma Capitale di provvedere sull'istanza-diffida del 27 novembre 2025, volta a ottenere il riconoscimento, la certificazione e la corresponsione delle somme dovute a titolo di compensazione per l'incremento dei prezzi dei materiali ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, in relazione a un appalto di lavori di manutenzione straordinaria stradale. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso del medesimo giorno, avente a oggetto la contabilità dei lavori, i certificati di pagamento straordinario, le relazioni trasmesse al RUP, le comunicazioni degli uffici competenti e gli ulteriori atti adottati in relazione alla compensazione. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha comunicato di avere riscontrato l'istanza, invitando l'impresa a sottoscrivere i nuovi atti contabili ricalcolati e indicando una rettifica di euro 16.863,22 oltre IVA. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale aveva riscontrato l'istanza-diffida e adottato gli atti conseguenti, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle azioni relative al silenzio. Il Collegio non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato Roma Capitale al pagamento di euro 700,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza dell'impresa per il riconoscimento della compensazione dovuta per l'incremento dei prezzi dei materiali.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'azione contro il silenzio sull'istanza-diffida relativa alla compensazione dei prezzi.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda relativa al silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 25, comma 5, l. n. 241/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento della domanda giudiziale relativa al silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 1339 c.c.

    È menzionato da Roma Capitale in relazione alla rettifica normativamente necessaria degli atti contabili ricalcolati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un riscontro all'istanza proposta dal privato può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il comportamento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso rende improcedibile l'azione contro il silenzio, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della situazione esistente prima del sopravvenuto riscontro.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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