Cassazione Civile, Ordinanza n. 08284/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna solidale di due società al pagamento delle differenze retributive. In appello, la società consortile resistente aveva ottenuto la riforma della decisione nei propri confronti, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che tra il rapporto con la precedente società e quello con la resistente vi fosse stata una cesura: il lavoratore era stato licenziato nell’ambito di una procedura collettiva e, solo successivamente, assunto dalla nuova società, senza che il licenziamento fosse stato impugnato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 e dell’art. 6 L. n. 604/1966, sostenendo che la decadenza non si applicherebbe quando opera l’automatico trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c.; (2) violazione dell’art. 2112 c.c., deducendo che l’accordo sindacale e la delibera regionale avrebbero realizzato un mero mutamento di intestazione dei rapporti, senza soluzione di continuità, con licenziamento inesistente o simulato; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la resistente non avesse provato di avere comunicato un valido licenziamento scritto, presupposto della decadenza e della cesura tra i rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non conferenti il primo e il terzo motivo, perché la sentenza d’appello non aveva fondato la decisione sull’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, ma sulla diversa e decisiva affermazione della discontinuità tra i due rapporti di lavoro, dovuta al licenziamento del 31.10.2012 non impugnato e alla successiva nuova assunzione. Ha ritenuto parimenti inconferente il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva escluso in fatto e in diritto l’esistenza di un trasferimento d’azienda o di una prosecuzione automatica del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010
La censura che invoca questa norma è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva deciso in base alla decadenza ivi prevista ma sulla discontinuità dei rapporti di lavoro.
art. 6, comma 1, L. n. 604/1966
È richiamato dal ricorrente come norma collegata ai termini di impugnazione del licenziamento, ma la Corte non lo considera decisivo perché il motivo è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza d’appello.
La Corte d’appello, confermata sul punto, ha escluso la configurabilità di un trasferimento d’azienda o di una prosecuzione automatica del rapporto, valorizzando la cesura costituita dal licenziamento non impugnato e dalla successiva nuova assunzione.
Il ricorrente lo invoca in tema di onere della prova del licenziamento; la Corte non esamina il profilo nel merito perché la censura è inconferente rispetto alla decisione impugnata.
Richiamato per la trattazione camerale con memoria illustrativa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per effetto del rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e mira a contestare profili non decisivi o non affrontati dal giudice di merito.
- La deduzione di una violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, la sentenza impugnata ha fondato la decisione su un accertamento di fatto autonomo e incompatibile con la tesi del ricorrente, come la cessazione del rapporto per licenziamento non impugnato seguita da nuova assunzione.
- L’art. 2112 c.c. non è applicabile quando il giudice di merito accerti l’assenza di continuità giuridica tra i due rapporti di lavoro per effetto di un licenziamento valido e non impugnato, seguito da una nuova instaurazione del rapporto con diverso soggetto.
- La contestazione dell’onere probatorio sul licenziamento è inconferente se il giudice di merito non ha deciso sulla base di una decadenza dall’impugnazione del licenziamento, ma sulla già accertata discontinuità tra rapporti successivi.
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