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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08092/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una ex dipendente, cessata dal servizio nel 2014 dopo un lungo rapporto iniziato nel 1972, per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto e il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva condannato l'ospedale al pagamento di una somma a titolo di integrazione del TFR, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, rinnovando la CTU contabile. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato, tra l'altro, la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, l'asserito omesso esame di fatti decisivi, la pretesa violazione dell'onere della prova, la quantificazione al lordo delle somme dovute, la motivazione ritenuta contraddittoria, nonché la mancata considerazione di un preteso giudicato esterno relativo alla natura non subordinata di alcuni compensi per attività in plus-orario/compartecipazioni. Con l'ultimo motivo ha censurato la sentenza di merito per avere incluso l'indennità di mensa nella base di calcolo del TFR almeno per il periodo anteriore al 31.12.2001, sostenendo che tale voce dovesse essere esclusa in applicazione della disciplina legale e contrattuale di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi sette motivi. Ha escluso il vizio di motivazione e le doglianze sulla CTU, affermando che il giudice può aderire alla seconda consulenza senza ulteriore specifica giustificazione se la motivazione complessiva consente di seguire il percorso logico; ha inoltre ribadito che l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare la consulenza tecnica in sé, ma solo fatti storici, e che la censura sull'art. 2697 c.c. è proponibile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata. Quanto ai motivi sul giudicato esterno, li ha dichiarati inammissibili sia perché miravano a un nuovo esame del materiale probatorio, sia perché mancava il deposito della sentenza invocata munita dell'attestazione di irrevocabilità. Ha poi ritenuto corretta, in linea generale, la liquidazione al lordo delle differenze retributive e del TFR, con adeguata motivazione sul ruolo del sostituto d'imposta. Ha invece accolto l'ottavo motivo, affermando che la Corte territoriale ha male interpretato la disciplina sul valore della mensa: l'indennità di mensa non ha natura ontologicamente retributiva e, salvo diversa previsione espressa dell'autonomia collettiva, non può essere computata ai fini del TFR sulla base del solo rilievo che il servizio mensa non fosse stato istituito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    È richiamato per la determinazione del TFR; le competenze ulteriori rispetto alla paga base rilevano solo secondo i criteri legali e contrattuali applicabili nei diversi periodi del rapporto.

  • L. 297/1982

    Viene considerata nella disciplina del TFR e nel richiamo al congelamento dell'indennità integrativa speciale quale elemento fisso e costante della retribuzione.

  • art. 46 CCNL Comparto Sanità Pubblica integrativo del CCNL 7.4.1999

    Introduce una disciplina pattizia speciale per il calcolo del TFR, con elencazione delle voci utili e esclusione di alcune indennità, tra cui quelle di incentivazione/compartecipazione dal periodo di efficacia della clausola.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile o non fondata perché diretta a contestare la valutazione delle prove e della CTU, non l'acquisizione di prova non dedotta.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del vizio di motivazione e della denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione apparente/contraddittoria, ritenendo che la sentenza d'appello esponga un percorso logico sufficiente secondo il minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 47/2000

    È richiamato nel motivo sul calcolo del TFR al lordo, ma il ricorso è stato respinto su tale punto.

  • artt. 2 e 3, commi 15 e 16, L. 297/1982

    Invocati nel motivo sul ricalcolo del TFR al lordo; la Corte ha confermato la correttezza della liquidazione al lordo delle somme dovute.

  • art. 5, comma 2, L. 297/1982

    Richiamato dalla Corte territoriale per il congelamento dell'indennità integrativa speciale trasformata in elemento fisso e costante della retribuzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il ricorrente invocava il giudicato esterno/riflesso; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di produzione della sentenza passata in giudicato e per la natura fattuale della contestazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È indicato come necessario per il deposito, in cassazione, della sentenza su cui si fonda l'eccezione di giudicato esterno, munita di attestazione di irrevocabilità.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992

    La Corte afferma che la norma esclude il valore retributivo della mensa e dell'indennità sostitutiva, salvo diversa previsione collettiva; non rileva la sola mancata istituzione del servizio mensa.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 133/1992 conv. in L. n. 359/1992

    Richiamato dalla Corte d'appello ma ritenuto non pertinente dalla Cassazione rispetto alla disciplina specifica della mensa ai fini retributivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È ribadito che consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla CTU come tale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge e mera contestazione dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e per i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla consulenza tecnica d'ufficio non è ammissibile quando si risolva in una mera diversa lettura del materiale istruttorio; il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza aderisce alla seconda CTU e il percorso logico è ricostruibile.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico principale o secondario decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di una consulenza tecnica o di un altro elemento istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non ricorre quando la censura investe l'apprezzamento delle prove acquisite.
  • Il giudicato esterno deve essere provato in cassazione mediante produzione della sentenza munita di attestazione di irrevocabilità; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In tema di differenze retributive e TFR, la liquidazione va effettuata al lordo delle somme dovute, ferma la disciplina del sostituto d'imposta per gli adempimenti fiscali collegati.
  • L'indennità di mensa e la prestazione sostitutiva non hanno natura retributiva in sé; sono computabili nella base di calcolo del TFR solo se una fonte legale o contrattuale esprima in modo chiaro tale volontà, non bastando il solo dato fattuale della mancata istituzione del servizio mensa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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