Cassazione Civile, Ordinanza n. 08334/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società di servizi al dipendente in data 13 aprile 2018. Nei gradi di merito il giudice di primo grado, in opposizione, aveva riformato la decisione sommaria e dichiarato legittimo il recesso; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato, ritenendo provati gli addebiti contestati, compresa la recidiva, e idonei, sia singolarmente sia complessivamente, a ledere il vincolo fiduciario. Aveva inoltre escluso che il licenziamento fosse ritorsivo, osservando che, una volta accertata la giusta causa, un eventuale motivo ritorsivo non poteva essere l'unico e determinante. In cassazione il lavoratore proponeva sei motivi, ma la decisione si arresta preliminarmente sulla validità della procura alle liti: la società resistente eccepiva la nullità della procura speciale, perché redatta su foglio separato, priva di data, di riferimento specifico al giudizio di cassazione e contenente formule riferite ad attività tipiche del giudizio di merito (gravami, domande riconvenzionali, chiamata in garanzia). I primi motivi prospettavano violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta ritorsività del licenziamento e, ai sensi degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omessa valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi su tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale. Ha ritenuto fondata l'eccezione della società resistente, osservando che la procura, pur materialmente congiunta al ricorso, non conteneva alcun richiamo al giudizio di legittimità, non recava indicazioni temporali idonee a collocarla dopo la sentenza impugnata e faceva invece riferimento a poteri tipici del giudizio di merito. Conseguentemente ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso e ha posto le spese del giudizio a carico degli avvocati del ricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai motivi del ricorso per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di ritorsività del licenziamento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai motivi del ricorso per contestare l'omessa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai motivi del ricorso per contestare la valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 83 c.p.c.
La Corte ribadisce che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specialità e congiunzione materiale previsti dalla norma.
art. 365 c.p.c.
La mancanza di una procura speciale valida determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 1367 c.c.
Richiamato, insieme all'art. 159 c.p.c., per il principio di conservazione e l'interpretazione della procura nei casi dubbi.
art. 159 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., per il principio di conservazione dell'atto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve consentire di ricondurre con certezza il conferimento del potere difensivo al giudizio di legittimità; se il contenuto della delega richiama esclusivamente attività tipiche del merito, la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. non è integrata.
- La congiunzione materiale tra procura e ricorso, da sola, non basta se la procura non è temporalmente e funzionalmente riferibile al ricorso per cassazione; occorre che risulti rilasciata nella finestra temporale tra pubblicazione del provvedimento impugnato e notificazione del ricorso.
- In presenza di una procura su foglio separato, l'assenza di data, di riferimenti al provvedimento impugnato e di un'espressa investitura per il ricorso per cassazione, unita alla previsione di poteri difensivi riferiti al merito, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Il principio di conservazione dell'atto processuale opera solo nei casi dubbi; non può sanare una procura dalla quale emerga in modo univoco la non riferibilità al giudizio di cassazione.
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