Cassazione Civile, Ordinanza n. 08285/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, a zero ore, di alcuni lavoratori addetti al sito romano di via Lamaro, disposta nell’agosto 2012. I lavoratori hanno chiesto il risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione piena che avrebbero percepito in costanza di rapporto e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, deducendo l’illegittimità della procedura per mancata comunicazione dei criteri di scelta e delle ragioni dell’omessa rotazione. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato l’appello della società, ritenendo non provata l’effettiva cessazione dell’attività del sito e carente la comunicazione iniziale. In cassazione la società ha denunciato: 1) violazione della disciplina sulla CIGS, sostenendo che nella lettera di apertura della procedura erano stati indicati i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, che la chiusura del sito rendeva irrilevante la rotazione e che la comunicazione andava interpretata secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse esaminato in modo adeguato il contenuto della comunicazione e i motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che dalla sentenza impugnata emergeva chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello. Nel merito ha affermato che, anche in caso di asserita cessazione dell’attività del sito, la procedura di CIGS richiede una comunicazione completa ed esaustiva alle organizzazioni sindacali, con indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni per cui non sia adottata la rotazione, specie quando non sia dimostrata l’infungibilità delle mansioni e non risulti provata la cessazione effettiva dell’attività, potendo anzi emergere il trasferimento delle attività in altri siti e la fungibilità dei lavoratori con quelli di altre unità produttive. Ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso, con condanna della società alle spese e agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991
La comunicazione di apertura della procedura di CIGS deve indicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e, se il datore non applica la rotazione, le ragioni dell’esclusione di tale meccanismo e i criteri alternativi di scelta; la violazione incide sulla legittimità dell’intervento.
art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164/1975
Richiamato dalla ricorrente come disciplina rilevante in materia di integrazione salariale straordinaria.
D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826
Richiamato come disciplina attuativa della CIGS; la Corte precisa che, anche alla luce di tale assetto, resta fermo l’obbligo di comunicazione previsto dalla legge.
art. 1362 c.c.
Invocato per sostenere una diversa interpretazione della lettera di apertura della procedura; la Corte ritiene che la lettura operata dal giudice di merito sia corretta e non viziata.
art. 1363 c.c.
Invocato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione coordinata della comunicazione di avvio; la Corte esclude la violazione dei canoni ermeneutici.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando manchi l’esplicitazione del criterio logico seguito dal giudice o la motivazione sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che delimita il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; nel caso concreto le doglianze sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria il datore di lavoro deve comunicare in modo specifico e verificabile i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le ragioni dell’eventuale mancata applicazione della rotazione; non è sufficiente un’indicazione generica.
- L’obbligo informativo sulla CIGS permane anche quando la procedura sia collegata alla cessazione di un sito o di una unità produttiva, poiché occorre comunque verificare la fungibilità delle mansioni, l’effettiva cessazione dell’attività e l’eventuale trasferimento ad altri siti.
- La legittimità dell’esclusione della rotazione richiede una motivazione concreta che renda trasparente la scelta aziendale e consenta il controllo sindacale e giudiziale sulla coerenza tra causa dell’intervento e lavoratori sospesi.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una reale trama argomentativa o presenti ragioni obiettivamente inidonee a far comprendere il percorso decisionale; non sussiste se dalla pronuncia sia ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- In sede di legittimità non è sindacabile la rivalutazione degli accertamenti di merito, come la prova dell’effettiva cessazione dell’attività o la fungibilità delle mansioni, se la Corte territoriale ha motivato in modo sufficiente e coerente.
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