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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08090/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo del trattamento di fine rapporto di un ex dipendente, infermiere professionale alle dipendenze dell'ente ospedaliero dal 1973 al 2014. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda del lavoratore e condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze sul TFR, dopo nuova consulenza contabile, includendo nel computo varie voci retributive e applicando il criterio del lordo. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal datore di lavoro con cinque motivi: (1) omesso esame di un giudicato esterno del Tribunale di Foggia, che avrebbe accertato la natura non subordinata dei compensi per attività in plus-orario/compartecipazioni, con richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2909 c.c.; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione del giudicato riflesso; (3) violazione dell'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 e del CCNL comparto sanità, per avere incluso l'indennità di mensa nella base di calcolo del TFR almeno per il periodo anteriore al 31.12.2001; (4) violazione delle norme sul calcolo del TFR e degli obblighi fiscali, per avere disposto il calcolo al lordo delle ritenute; (5) nullità della sentenza per asserita motivazione inconciliabile sul ruolo di sostituto d'imposta del datore di lavoro.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo non consentita in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio e rilevando comunque la mancata produzione della sentenza asseritamente passata in giudicato con attestazione di irrevocabilità ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, confermando il principio secondo cui le somme dovute a titolo di differenze retributive e TFR vanno calcolate al lordo e che non sussisteva alcun vizio motivazionale, poiché la Corte d'appello aveva spiegato il rapporto tra regola generale del sostituto d'imposta e disciplina dell'imposta sulla rivalutazione. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo, affermando che l'indennità di mensa non ha natura ontologicamente retributiva e non è computabile nel TFR salvo diversa espressa previsione della contrattazione collettiva; la Corte d'appello aveva quindi male interpretato l'art. 6 della l. 359/1992 non distinguendo in base all'effettiva istituzione del servizio mensa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo tratta come censura non consentita per rivalutare il merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri di valutazione delle prove; la Corte esclude che possano fondare una diversa lettura del materiale probatorio in cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma la sua spendibilità in giudizio richiede la rituale produzione della sentenza passata in giudicato con attestazione di irrevocabilità.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la prova del giudicato esterno richiede il deposito della sentenza munita di attestazione di irrevocabilità della cancelleria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte accoglie solo la censura sull'indennità di mensa.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992

    "il valore del servizio di mensa ... e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso ... non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro"

    ha valore sostanziale di norma di interpretazione autentica; esclude, salvo diversa previsione collettiva, la natura retributiva del servizio mensa e dell'indennità sostitutiva ai fini anche del TFR.

  • art. 46 CCNL Comparto Sanità Pubblica integrativo del CCNL 7.4.1999

    disciplina pattizia delle voci utili al TFR; la Corte rileva che non menziona l'indennità di mensa, ma questo non consente di attribuirle natura retributiva in assenza di espressa previsione.

  • art. 2120 c.c.

    norma base per il calcolo del TFR; le componenti retributive rilevano secondo la disciplina legale e collettiva applicabile.

  • art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 47/2000

    richiamato nel motivo sul calcolo al lordo; la Corte conferma il criterio del lordo e respinge la censura.

  • artt. 2 e 3, commi 15 e 16, l. n. 297/1982

    richiamati dalla ricorrente sul trattamento di fine rapporto e sul relativo ricalcolo; la Corte ribadisce il criterio del lordo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della motivazione; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza d'appello contiene un percorso logico comprensibile e non inconciliabile.

  • art. 5, comma 2, l. n. 297/1982

    richiamato dalla Corte d'appello sul cd. congelamento dell'indennità integrativa speciale, ma il motivo su tale punto non è centrale nell'esito finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme di merito.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede la produzione della sentenza passata in giudicato munita di attestazione di irrevocabilità; in mancanza, la deduzione è inammissibile.
  • Ai fini del trattamento di fine rapporto, l'indennità di mensa e la relativa prestazione sostitutiva non hanno natura ontologicamente retributiva e sono computabili solo se una fonte legale o contrattuale ne preveda espressamente la rilevanza.
  • La disciplina di cui all'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 opera come norma di interpretazione autentica e prevale nel senso di escludere la computabilità della mensa a fini retributivi, salvo diversa previsione collettiva.
  • Il ricalcolo di differenze retributive e TFR deve essere effettuato al lordo delle trattenute fiscali di legge, salvo gli eventuali conguagli per quanto già versato dal datore quale sostituto d'imposta.
  • Non sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria quando il giudice di merito esplicita il percorso logico e distingue in modo coerente la regola generale del sostituto d'imposta dalle specifiche ipotesi derogatorie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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