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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08288/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente accordo sindacale che riconosceva al lavoratore un diritto di prelazione in caso di nuove assunzioni della società. Il lavoratore, cessato il rapporto e assunto da altra impresa dal 1998, aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento del diritto ad essere riassunto con decorrenza dal 22 giugno 2001. Successivamente, ritenendo che la società non avesse dato tempestiva attuazione a tale diritto, il lavoratore notificava un precetto fondato su quel titolo giudiziale; la società proponeva opposizione e il lavoratore, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno economico, biologico e professionale da tardiva riassunzione. La Corte d’appello rigettava l’appello del lavoratore, ritenendo da un lato che la società avesse spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, dall’altro che la domanda risarcitoria fosse in parte prescritta e, per il residuo, infondata per difetto di prova del danno. In cassazione il lavoratore deduceva: nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e mancata adozione del provvedimento fuori udienza; violazione dell’onere della prova e dei poteri istruttori officiosi del rito del lavoro, con tardività erroneamente affermata della produzione delle buste paga; nullità/erroneità della CTU per aver considerato tardiva la documentazione e per avere calcolato il trattamento economico in modo incompleto; omesso esame del diritto al premio di partecipazione anche per gli anni successivi al 1999; omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione (dieci diffide stragiudiziali); omesso esame e motivazione erronea sull’avvenuta spontanea esecuzione del titolo e sulla pretesa inversione dell’onere della prova. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il sesto, e ha accolto il quinto motivo, reputando non esaminati gli atti stragiudiziali dedotti come interruttivi della prescrizione; per effetto dell’accoglimento ha dichiarato assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto e ha cassato con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per verificare se le diffide integrassero atti interruttivi e, conseguentemente, riconsiderare la domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto la censura sulla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo, ritenendo valida la decisione assunta e depositata telematicamente secondo la disciplina emergenziale applicabile. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’omesso esame dei fatti decisivi nella parte in cui investiva una questione coperta da doppia conforme e, comunque, non idonea a censurare l’interpretazione del giudicato esterno. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione, rilevando che la Corte d’appello non aveva considerato le dieci diffide prodotte dal lavoratore come possibili atti interruttivi del termine decennale. Da ciò è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, che dovrà esaminare quelle diffide e verificare se interrompano la prescrizione della pretesa risarcitoria; solo all’esito dovrà riesaminare la domanda sul danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la dedotta nullità della sentenza per vizi formali è esclusa quando il provvedimento risulti validamente adottato e depositato secondo la disciplina processuale applicabile.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    nelle udienze civili non partecipate il provvedimento può essere assunto mediante scambio e deposito telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza; il deposito telematico del dispositivo è equipollente alla lettura in udienza.

  • L. n. 27/2020

    ha convertito il d.l. n. 18/2020, rendendo applicabile la disciplina emergenziale richiamata per la decisione fuori udienza.

  • art. 437 c.p.c.

    la lettura del dispositivo in udienza, nel rito del lavoro, può essere sostituita dall’adozione del provvedimento fuori udienza nel contesto normativo emergenziale.

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri officiosi del giudice del lavoro non elidono l’onere della parte di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda o eccezione.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione mancante o apparente non ricorre se la sentenza contiene un percorso argomentativo, anche sintetico, idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di consulenza tecnica, ma la doglianza è stata assorbita dall’accoglimento del motivo sulla prescrizione.

  • art. 198 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di esame contabile e acquisizione documentale da parte del consulente, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte delimita il sindacato di legittimità sui vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, escludendo la rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    per denunciare la violazione del giudicato il ricorrente deve indicare specificamente il precetto violato e la sede del giudicato rilevante.

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve produrre e indicare gli atti/documenti su cui fonda la censura, comprese le diffide asseritamente interruttive della prescrizione.

  • art. 2909 c.c.

    la violazione del giudicato va dedotta indicando con precisione il contenuto del comando giudiziale e la sua rilevanza interpretativa.

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale interrompe la prescrizione; la Corte d’appello aveva attribuito rilievo a tale atto ma non alle ulteriori diffide dedotte.

  • art. 2943 c.c.

    le diffide stragiudiziali possono costituire atti interruttivi della prescrizione se idonee a manifestare la volontà di far valere il diritto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente quale parametro del giusto processo, ma le censure sono state respinte o assorbite nei limiti sopra indicati.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla parte ricorrente quale parametro convenzionale del giusto processo, senza autonoma decisività nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza non determina nullità quando la decisione sia stata validamente adottata e depositata telematicamente secondo la disciplina emergenziale applicabile, essendo tale deposito equipollente alla lettura in udienza.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • La deduzione di violazione del giudicato richiede l’indicazione specifica del contenuto del comando giudiziale e degli elementi necessari alla sua interpretazione; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Gli atti stragiudiziali idonei a manifestare la volontà di far valere il diritto possono interrompere la prescrizione; se la corte di merito omette di esaminarli, la decisione è censurabile per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel processo del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice non sostituiscono integralmente l’onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, né consentono una rivalutazione di merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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