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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08331/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente aveva convenuto la società datrice deducendo di avere lavorato in posizione apicale e di avere svolto, oltre alle funzioni dirigenziali, anche incarichi presso una società partecipata. Sosteneva che la retribuzione complessivamente pattuita dovesse ricomprendere anche il compenso relativo a tali incarichi e che, cessato uno degli incarichi, la riduzione della parte retributiva corrisposta da quella società avesse determinato una perdita illegittima rispetto al trattamento di altri dirigenti. Chiedeva quindi differenze retributive, TFR, ferie non godute, indennità di mancato preavviso, indennità supplementare e indennità incentivante prevista dal contratto collettivo. La società resistente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione parziale e contestava i conteggi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del procedimento e della sentenza per mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e per irregolarità della costituzione telematica della controparte; 2) violazione di norme di legge e di contratto collettivo, oltre a omesso esame e travisamento della prova, con riferimento alla nota del 2004 e alla pretesa retribuzione variabile incentivante MBO.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non integrasse, di per sé, una nullità del procedimento e che il ricorrente non avesse indicato un concreto pregiudizio difensivo né un fatto decisivo realmente trascurato, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la documentazione rilevante e motivato sulla distinzione tra incarico dirigenziale e incarico nella partecipata. Ha inoltre giudicato generica e non autosufficiente la censura relativa alla costituzione telematica della controparte, osservando comunque che non erano maturate decadenze o preclusioni. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale e della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del contenuto della prova documentale e della nota del 2004, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato; è stata invece esclusa la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma n. 4; primo comma n. 5

    La censura di nullità ex n. 4 richiede la deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; il vizio di motivazione o omesso esame non può essere surrettiziamente utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e la regolarità della fase di appello.

  • art. 126 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria e al processo telematico.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nelle doglianze sulla regolarità del procedimento.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    Citato in relazione alla disciplina del processo telematico e degli adempimenti di cancelleria.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di appello del rito del lavoro e relative preclusioni.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle deduzioni sulla costituzione della controparte e sulle preclusioni processuali.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato in collegamento alla ritualità della costituzione in giudizio.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla costituzione della controparte.

  • art. 145 c.p.c.

    Citato nelle doglianze sulla notificazione/costituzione telematica.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato per il rito del lavoro in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato per la dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato per la dedotta errata valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in relazione alle differenze retributive e alla prova degli obiettivi MBO.

  • art. 20 c.c.n.l. dirigenti imprese di servizi di pubblica utilità del 22.12.2009

    Citato dal ricorrente come base contrattuale della retribuzione e della componente variabile.

  • art. 12 c.c.n.l. dirigenti imprese di servizi di pubblica utilità del 22.12.2009

    Richiamato in relazione all'indennità incentivante MBO.

  • c.c.n.l. dirigenti aziende industriali FENIT

    Citato come ulteriore parametro contrattuale invocato dal ricorrente.

  • art. 1359 c.c.

    Invocato dal ricorrente nelle censure, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per qualificare l'inadempimento contrattuale dedotto a fondamento della pretesa retributiva.

  • art. 2103 c.c.

    Citato dal ricorrente nelle doglianze sulla posizione e sul trattamento economico del dirigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata è eccezionale e richiede mala fede o colpa grave; non può essere automaticamente collegata alla soccombenza.

Massime di principio

  • La deduzione della nullità del procedimento per irregolarità dell'attività di cancelleria o per mancata acquisizione di atti di primo grado è inammissibile se non si allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa e la possibilità di una decisione diversa in caso di rinvio.
  • L'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado non integra automaticamente nullità del processo: può assumere rilievo solo se incide effettivamente sulla decisione e sul diritto di difesa della parte.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il fatto risulti comunque esaminato dalla sentenza impugnata, anche se valutato in modo non condiviso dalla parte ricorrente.
  • La costituzione tardiva o irrituale della parte appellata non determina nullità del procedimento se non abbia comportato decadenze o preclusioni concrete a danno dell'altra parte.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede elementi di mala fede o colpa grave e non può essere pronunciata in modo automatico per il solo fatto della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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