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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21872/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, con la quale l'amministrazione aveva recuperato una differenza tra il credito d'imposta dichiarato e compensato dalla contribuente e il credito che risultava dall'anagrafe tributaria, oltre sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il recupero tramite controllo cartolare ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa valutazione di fatti di causa e della documentazione relativa alla spettanza del credito d'imposta; 2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la procedura sarebbe utilizzabile solo nei casi tassativi previsti e non per questioni che richiedono qualificazioni giuridiche o valutazioni non meramente formali; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, assumendo che i dati considerati dalla cartella si riferissero a un'annualità ormai decaduta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, senza individuare un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato che il recupero derivava da un mero controllo cartolare e documentale, essendo emersa una divergenza tra il credito dichiarato e quello risultante in anagrafe tributaria; la Corte ha richiamato il principio per cui, in simili ipotesi, l'Ufficio può rettificare il credito esposto e recuperare la differenza con il procedimento ex art. 36-bis. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, relativa alla decadenza dell'Amministrazione; la Corte ha ribadito che, nel processo tributario, la decadenza dal potere impositivo è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte contribuente e non rilevabile d'ufficio. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato e il recupero del credito indebitamente compensato quando la rettifica richiede un mero ricalcolo fondato su dati dichiarativi e cartolari, senza valutazioni giuridiche complesse

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa decadenza, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo fondato su violazione di legge deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è legittimo il recupero della differenza tra il credito dichiarato e quello risultante dai dati dell'anagrafe tributaria quando l'attività dell'Ufficio si risolva in un mero riscontro cartolare e in un ricalcolo matematico, senza valutazioni giuridiche o istruttorie complesse.
  • Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, quando è posta a tutela esclusiva del contribuente, integra un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta dalla parte, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • La distinzione tra controllo formale/cartolare e attività accertativa sostanziale è decisiva per stabilire se l'Ufficio possa procedere con la procedura automatizzata oppure debba attivare strumenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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