Cassazione Civile, Ordinanza n. 16921/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre condannato Comune e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso versamento TARSU relativa agli anni 2007-2012. Il ricorso di primo grado era stato dichiarato inammissibile; in appello, la C.T.R. aveva invece ritenuto ammissibile l’impugnazione ma l’aveva rigettata nel merito, affermando che bastasse l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione della cartella, senza necessità di indicare anche il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, perché la cartella notificata dopo il 1° giugno 2008 sarebbe nulla se non contiene sia il nominativo del responsabile dell’iscrizione a ruolo sia quello del responsabile dell’emissione/notificazione; dall’altro, ha censurato la statuizione sulle spese, sostenendo l’illegittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocato del libero foro.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte valuta i motivi di ricorso rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione, ma accoglie solo la censura di diritto sulla validità della cartella.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per la doglianza sulle spese di lite e sulla legittimazione della difesa dell’Agenzia, ma il motivo resta assorbito.
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008
la cartella di pagamento ... contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella
Per le cartelle riferite a ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008, la nullità consegue alla mancata indicazione di entrambi i responsabili; l’uso della congiunzione 'e' impone la presenza di entrambi i nominativi.
L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c
La norma è richiamata come base del principio di personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, che richiede l’indicazione di una persona fisica responsabile del procedimento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
È la disposizione che disciplina la cartella di pagamento cui si applica l’obbligo di indicazione dei responsabili previsto dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007.
È menzionato solo perché ha abrogato successivamente la previsione, ma la Corte ne afferma la non incidenza ratione temporis sul caso.
artt. 15 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel secondo motivo di ricorso per contestare la liquidazione delle spese, motivo poi assorbito.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato nel secondo motivo per contestare la modalità di difesa dell’Agenzia, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla rappresentanza processuale dell’ADER, ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008, la validità dell’atto richiede, a pena di nullità, l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella.
- La mera indicazione dell’ufficio, della struttura organizzativa o del solo responsabile della cartella non soddisfa l’obbligo di individuazione personale del responsabile del procedimento, perché la disciplina mira a rendere personalizzato il rapporto tra amministrazione e contribuente.
- Quando la causa è definibile sulla base degli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
- La specifica contestazione relativa alla regolarità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione resta assorbita se il ricorso viene accolto per un vizio che travolge l’atto impositivo o la cartella.
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