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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36336/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 26 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e su richiesta dell’imputato con il consenso del pubblico ministero, applicava la pena di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.402,00 di multa, con sospensione condizionale, per avere l’imputato portato in pubblico una carabina sul terrazzo del condominio, esploso colpi con essa, omesso di custodire diligentemente la carabina e altre armi da fuoco e omesso di denunciare il trasferimento della carabina e di una pistola da un indirizzo a un altro nel Comune di Aprilia. Il giudice disponeva inoltre la confisca delle armi e il loro versamento alla Direzione di artiglieria locale. L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di omessa diligente custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge n. 110/1975. Sosteneva che non vi fosse prova della violazione, poiché le armi erano custodite nell’abitazione, in un armadio e in una casa dotata di porta con le usuali serrature, senza presenza di minorenni; la legge, secondo il ricorrente, non prescriverebbe specifici dispositivi antifurto e la motivazione avrebbe omesso di valutare concretamente tali circostanze, limitandosi a una formula generica sull’assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Deduceva altresì che l’asserita insussistenza del reato privasse di fondamento la confisca delle armi non utilizzate per gli altri reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso soltanto per motivi attinenti alla richiesta e alla sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta riguardava invece la valutazione sulla possibile sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e un vizio motivazionale, non compresi tra i motivi consentiti. Ha inoltre osservato che il giudice di primo grado aveva escluso la causa di proscioglimento sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro, e che tale valutazione non appariva manifestamente errata alla luce dei principi per cui la custodia deve adottare le cautele esigibili da una persona di normale prudenza nella situazione concreta. La doglianza sulla confisca è stata ritenuta infondata: per le armi oggetto del reato di cui all’art. 20 della legge n. 110/1975 la confisca era obbligatoria, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai «motivi la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; non è consentito dedurre un vizio motivazionale relativo alla verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice, peraltro, ha valutato la possibile sussistenza di una simile causa di proscioglimento, e l'ha esclusa non usando una mera clausola di stile, ma spiegando espressamente di esprimere tale valutazione «sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro»: ciò significa che egli ha esaminato tali verbali, descrittivi delle modalità di custodia delle armi sequestrate, ed ha ritenuto, in base ad essi, di non poter affermare l'evidenza dell'insussistenza del reato in questione.

    Nel patteggiamento, il giudice deve verificare se dagli atti emerga una causa di proscioglimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la valutazione fosse stata svolta sui verbali di perquisizione e sequestro e che non risultasse evidente l’insussistenza del reato.

  • art. 20 legge n. 110/1975

    Tale valutazione non è neppure manifestamente errata, alla luce della descrizione del contenuto di tali verbali come riportata nel ricorso, in quanto si conforma ai principi dettati da questa Corte in tema di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 20 legge n. 110/1975, principi secondo i quali la norma richiede l'adozione delle cautele che, nella specifica situazione di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, ed ha escluso la diligenza della condotta, ad esempio, nel caso di un soggetto che aveva chiuso le armi in un armadio, lasciando la sua chiave sul mobile stesso (vedi Sez. 1, n. 4782 del 27/02/1998, Rv. 210482).

    L’obbligo di diligente custodia delle armi si concreta nell’adozione delle cautele esigibili da una persona di normale prudenza in base alle circostanze specifiche, valutate secondo l’id quod plerumque accidit.

  • art. 6 legge n. 152/1975

    L'art. 6 legge n. 152/1975 recita che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», e questa Corte ha stabilito che «In base al combinato disposto degli articoli 240, comma secondo, cod. pen. e legge 22 maggio 1975, n. 152 e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi» (Sez. 4, n. 6882 del 14/06/1996, Rv. 205228),

    La disciplina richiamata comporta la confisca obbligatoria delle armi e degli altri beni indicati quando la sentenza di patteggiamento riguarda un reato concernente tali beni.

  • art. 240, comma 2, c.p.

    L'art. 6 legge n. 152/1975 recita che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», e questa Corte ha stabilito che «In base al combinato disposto degli articoli 240, comma secondo, cod. pen. e legge 22 maggio 1975, n. 152 e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi» (Sez. 4, n. 6882 del 14/06/1996, Rv. 205228),

    In combinato disposto con l’art. 6 della legge n. 152/1975, la norma è richiamata quale fondamento dell’obbligatorietà della confisca per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi.

  • art. 445 c.p.p.

    L'art. 6 legge n. 152/1975 recita che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», e questa Corte ha stabilito che «In base al combinato disposto degli articoli 240, comma secondo, cod. pen. e legge 22 maggio 1975, n. 152 e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi» (Sez. 4, n. 6882 del 14/06/1996, Rv. 205228),

    La disposizione è richiamata, in combinato disposto con le norme sulla confisca delle armi, a fondamento dell’obbligatorietà dell’ablazione anche nella sentenza di applicazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto l’importo è stato fissato in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono ricorribili per cassazione soltanto nei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è inammissibile la censura che denunci un vizio motivazionale o la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La verifica richiesta dall’art. 129 c.p.p. nel procedimento di patteggiamento non può essere ridotta a una formula meramente apparente quando il giudice dà conto di aver esaminato gli atti rilevanti e di non avervi ravvisato l’evidenza di una causa di proscioglimento.
  • La diligenza nella custodia delle armi richiede le cautele concretamente esigibili da una persona di normale prudenza nella specifica situazione, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; non è decisivo, in astratto, il solo uso di un armadio se le modalità concrete di custodia risultano inadeguate.
  • Per i reati concernenti le armi, la confisca è obbligatoria anche quando la responsabilità è definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiRiti alternativiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiConfisca

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