Cassazione Civile, Ordinanza n. 26061/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 120170001465100, emesso per € 1.473,06 a titolo di contributi per opere irrigue relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza del 16 dicembre 2020, aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 21 luglio 2023, aveva accolto l’impugnazione e annullato l’atto, ritenendo che il consorzio ricorrente fosse stato accorpato al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità per difetto di valida attestazione di conformità della procura speciale e per difetto di legittimazione, sostenendo che il consorzio fosse stato soppresso. Nelle memorie, il ricorrente ha rinunciato ai primi due motivi, relativi alla violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c. La contribuente ha inoltre documentato che, per i medesimi contributi e annualità, era stata emessa una cartella di pagamento, integralmente pagata mediante compensazione volontaria.
La decisione
La Corte ha disatteso l’eccezione relativa alla procura: il difensore aveva attestato che la procura analogica era stata estratta in copia informatica e sottoscritta digitalmente; inoltre, la controparte non ne aveva contestato la conformità all’originale. Ha quindi rilevato che la cartella di pagamento successivamente emessa per gli stessi contributi aveva trasferito in quel giudizio l’esame delle questioni sulla debenza e determinato la cessazione della materia del contendere nel procedimento relativo all’avviso. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, senza esaminare i motivi residui; l’eccezione relativa alla sopravvenuta estinzione del ricorrente non è stata autonomamente scrutinata. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della cartella e l’estinzione del debito mediante compensazione volontaria. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta conseguente alla cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 16-undecies d.l. 179/2012
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
La procura analogica notificata tramite PEC deve essere trasformata in copia informatica e la conformità all’originale deve essere attestata dal difensore; nel caso concreto, l’attestazione resa è stata ritenuta sufficiente.
art. 18, comma 5, d.m. 44/2011
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
La procura su foglio separato, una volta estratta in copia informatica e allegata alla PEC, si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce.
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità per essere venuta meno, per effetto di detta omissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della controparte di disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.
L’omessa attestazione di conformità determina una mera irregolarità e non l’improcedibilità quando la controparte non disconosce la conformità della copia all’originale.
In materia di contributi consortili, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo alla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile; ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione.
L’emissione della successiva cartella per i medesimi contributi sposta nel relativo giudizio l’esame delle questioni sulla debenza e comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’avviso.
Con cui, re melius perpensa, era stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ. non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa.
La mancata attestazione di conformità entro il termine di deposito non comporta improcedibilità se la controparte non deduce la difformità delle copie dagli originali.
Tuttavia, con la memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato al primo motivo e al secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
La Corte ha preso atto della rinuncia espressa ai primi due motivi, ritenendo superfluo pronunciarsi sulla loro fondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Difatti, si rammenta che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso sopravviene per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi consortili, la successiva emissione di una cartella o ingiunzione per i medesimi contributi trasferisce nel giudizio relativo a tale atto l’esame delle questioni sulla debenza e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sull’avviso, con cessazione della materia del contendere.
- L’omessa attestazione di conformità della copia informatica di una procura analogica notificata via PEC non determina l’improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità della copia all’originale; in tale ipotesi costituisce una mera irregolarità priva di effetti pregiudizievoli.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla cessazione della materia del contendere.
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