Cassazione Civile, Ordinanza n. 10194/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego contrattualizzato di un dipendente di un ente previdenziale, che aveva agito per ottenere il riconoscimento di differenze retributive e di un'indennità di posizione organizzativa assumendo di aver svolto, in fatto, mansioni riconducibili alla posizione C4 anziché C3. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo provato che il lavoratore fosse responsabile del processo pensioni per alcuni settori, della gestione delle linee di prodotto e di compiti di ordinatore di spesa, e aveva riconosciuto anche l'indennità di posizione organizzativa richiamando l'art. 36 Cost. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse valutato erroneamente le prove testimoniali e attribuito al dipendente responsabilità non spettanti; (2) violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 c.c. e ss. e delle clausole del c.c.n.l. 1998/2001, contestando l'interpretazione delle declaratorie contrattuali e la ricostruzione del diverso contenuto delle posizioni C3 e C4; (3) violazione dell'art. 36 Cost. e delle norme contrattuali collettive, deducendo che l'indennità di posizione organizzativa non era dovuta perché non vi era un formale incarico e perché la posizione organizzativa era stata istituita solo dal contratto integrativo del 2006, con conseguente irrilevanza del periodo anteriore al 1.12.2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e fondato solo in parte il terzo motivo. Ha confermato che il giudice di appello aveva correttamente interpretato le declaratorie contrattuali e che il vaglio delle prove e della qualificazione delle mansioni non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Tuttavia ha precisato che il diritto all'indennità di posizione organizzativa presuppone la previa istituzione formale della posizione da parte dell'amministrazione e che, nel caso concreto, tale posizione era stata istituita solo dal 1 dicembre 2006; pertanto l'emolumento poteva essere riconosciuto solo da tale data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo all'indennità di posizione organizzativa, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce efficacia vincolante a una prova liberamente valutabile o, viceversa, apprezza liberamente una prova legale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione si configura solo in caso di mancanza grafica, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o manifesta contraddittorietà interna, emergente dal provvedimento stesso.
Nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per mansioni superiori spetta secondo la misura prevista dalla norma e non è subordinato alla legittimità dell'assegnazione o alle previsioni del contratto collettivo.
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; il principio giustifica il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto svolte, compresi gli accessori, quando ne ricorrano i presupposti.
Le clausole collettive devono essere interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale, valorizzando la distinzione tra le declaratorie delle diverse posizioni professionali.
art. 13 del c.c.n.l. 1998/2001
È richiamato come parte della disciplina collettiva delle aree e delle declaratorie professionali utilizzate per il raffronto tra posizioni C3 e C4.
art. 16 del c.c.n.l. 1998/2001
È richiamato come parte della disciplina collettiva rilevante per la classificazione del personale e il confronto tra mansioni effettive e inquadramento.
art. 24 del c.c.n.l. 1998/2001
È richiamato come disposizione del sistema di classificazione contrattuale utile alla distinzione tra i profili professionali in contestazione.
art. 17 del c.c.n.l. enti pubblici non economici
L'indennità di posizione organizzativa è riconoscibile solo se la posizione sia stata previamente istituita dall'amministrazione e il dipendente ne abbia svolto in fatto le relative mansioni.
art. 18 del c.c.n.l. enti pubblici non economici
È richiamato insieme all'art. 17 quale base contrattuale del trattamento economico accessorio connesso alla posizione organizzativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che svolga in fatto mansioni superiori può ottenere il trattamento economico corrispondente, ma l'accessorio collegato a una specifica posizione organizzativa presuppone che tale posizione sia stata previamente istituita dall'amministrazione.
- La qualificazione dell'inquadramento professionale richiede un accertamento in fatto delle attività concretamente svolte e il successivo raffronto con le declaratorie contrattuali; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto il pretesto della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se il giudice di merito ha semplicemente attribuito diverso peso alle prove.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione solo apparente o meramente inesistente, non potendo riguardare la sufficienza o razionalità della motivazione alla luce delle prove.
- L'interpretazione delle declaratorie collettive deve valorizzare gli elementi distintivi tra i diversi profili organizzativi e il giudice di merito, se motiva coerentemente il raffronto tra mansioni concrete e classificazione contrattuale, compie un accertamento tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità.
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