Cassazione Civile, Ordinanza n. 33284/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento relativa al contributo unificato dovuto per un procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudice di merito aveva accolto il ricorso e poi confermato in appello, ritenendo che, poiché la cartella era stata contestata per omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, l’onere di chiamare in causa l’ente impositore gravasse sull’agente della riscossione. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 23, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato la necessità di una specifica autorizzazione del giudice per chiamare in causa l’ente impositore, mentre sarebbe stata sufficiente una semplice istanza del concessionario. La ricorrente ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, nel processo tributario, il contribuente che impugni una cartella per omessa notifica dell’atto presupposto può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. Ha inoltre ribadito che, quando la controversia non investe soltanto la regolarità formale degli atti esecutivi ma anche profili sostanziali della pretesa, l’agente della riscossione ha la facoltà/onere di chiamare in causa l’ente impositore, chiamata che ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione giudiziale. Ne è seguita la conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di contraddittorio nel processo tributario
art. 23, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che, nelle controversie sulla cartella, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore
richiamato dal ricorrente in relazione all’onere di allegazione/prova; la Corte richiama il principio per cui l’eventuale mancata chiamata dell’ente non determina nullità del giudizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma del vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza
art. 376, secondo comma, c.p.c.
richiamato in tema di istanza di rimessione alle Sezioni Unite, considerata mera sollecitazione discrezionale
richiamato per le forme dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite
richiamato per la rimessione alle Sezioni Unite, esclusa per mancanza di contrasto rilevante
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
la chiamata dell’ente impositore da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio e può avvenire con qualsiasi modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente la lite
la manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna d’ufficio del soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte
richiamato nel procedimento camerale accelerato e per la proposta di decisione accelerata
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34
ha esteso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il regime delle spese previsto per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
norma modificata dal d.l. 34/2023, richiamata per il regime delle spese
art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il regime delle spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’impugnazione della cartella di pagamento per omessa notificazione dell’atto presupposto non determina litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: il contribuente può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro.
- La mancata chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione non integra, di per sé, una nullità del giudizio, ma rileva sul piano dei rapporti interni e della responsabilità della riscossione verso l’ente.
- La chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario, nelle controversie che non riguardano soltanto la regolarità formale degli atti esecutivi, ha natura di litis denuntiatio e non richiede una specifica autorizzazione del giudice, essendo sufficiente una modalità idonea a informare l’ente della lite.
- La domanda di rimessione alle Sezioni Unite è una sollecitazione discrezionale e non impone un obbligo di motivazione specifica di rigetto; essa è giustificata solo in presenza dei presupposti di legge e di un effettivo contrasto o esigenza nomofilattica.
- La manifesta infondatezza del ricorso può giustificare, oltre alla condanna alle spese, anche la condanna equitativa aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificabile anche in misura corrispondente alle spese di lite.
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