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Sentenza

Sentenza n. 5163/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previo accertamento di illegittimità in parte qua: 1) della Determina Dirigenziale n. 4 del 20.1.2026, a firma del Dirigente Responsabile del Settore P.N.R.R. del Comune di Afragola, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione in autotutela, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per potenziale definanziamento dell’intervento di “ampliamento scuola d’infanzia Afragola 3 Aldo Moro via U. La Malfa” (CUP B48H22000020001 - CIG 9868884CB3 - Contributi Unione Europea PNRR M4 C1 I1.1), nella sola parte in cui nella Determina si evidenzia incidentalmente che: “non è stato trasmesso per l’approvazione il progetto esecutivo completo ed esaustivo di tutto quanto previsto dal DLgs 50/2016 e dei pareri preventivi necessari degli enti preposti (ASL, VV.F., Sovrintendenza ecc.) o comunque la documentazione necessaria per la richiesta di parere, né è stato firmato il contratto con l’O.E.”; 2) della comunicazione Prot. G. 0003084/2026 del 19.1.2026, di chiusura del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, nella sola parte in cui si osserva incidentalmente che: “contrariamente a quanto asserito, NON è stato trasmesso per l'approvazione il progetto esecutivo completo ed esaustivo di tutto quanto previsto dal DLgs 50/2016 e dei pareri preventivi necessari degli enti preposti (ASL, VV.F., Sovrintendenza ecc.) o comunque la documentazione necessaria per la richiesta di parere, né è stato firmato il contratto con l'O.E.”; ove e per quanto occorra, e nei limiti dell’azionato interesse e diritto risarcitorio: 3) della comunicazione del 30.4.2025 prot. n. 25785, di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in autotutela per potenziale definanziamento dell'intervento da parte del MIM - ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, nella sola parte in cui si afferma incidentalmente che: “ad oggi non è stato ancora trasmesso per l'approvazione il progetto esecutivo completo ed esaustivo di tutto quanto previsto dal DLgs 50/ 2016 e dei pareri preventivi necessari degli enti preposti (ASL, VV.F., Sovrintendenza}, né è stato firmato il contratto con l'O.E.”; 4) della richiamata nota prot. n.17142 del 24.3.2025, con la quale il dirigente del Settore P.N.R.R. del Comune di Afragola richiedeva al MIM “l’autorizzazione a proseguire i lavori in procinto di titolarità del lotto di intervento”, allo stato di contenuto ignoto; 5) della richiamata nota prot. n. 22552/2025 del 14.4.2025 con la quale il Dirigente del Settore P.N.R.R. del Comune di Afragola relazionava circa le criticità degli interventi afferenti ai Contributi Unione Europea PNRR M4 C1 I1.1 “Realizzazione scuola materna 7 aule San Marco” e “AMPLIAMENTO SCUOLA D’INFANZIA AFRAGOLA 3 ALDO MORO VIA U. LA MALFA”, allo stato di contenuto ignoto; 6) della richiamata nota prot. n. 50347/2025 del 9.9.2025 indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale il Comune chiedeva, nuovamente, di confermare o meno la revoca del finanziamento, allo stato di contenuto ignoto; 7) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, nessuno escluso, di estremi e contenuto ignoti; nonché in ogni caso per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire, anche in ipotesi di ritenuta legittimità dell’impugnato provvedimento di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il risarcimento dei danni patiti, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. del Comune di Afragola, e/o in subordine del diritto a conseguire l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990; e per la condanna del Comune di Afragola al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute per le causali di cui sopra, e come dettagliato nel prosieguo del ricorso ovvero della diversa somma che sarà ritenuta dovuta dal Collegio.

Giustizia amministrativa202601163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione per definanziamento dell’intervento PNRR, impugnata limitatamente agli incisi relativi alla mancata trasmissione di un progetto esecutivo completo e dei pareri necessari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva ottenuto l’aggiudicazione di lavori di ampliamento di una scuola dell’infanzia, con consegna in via d’urgenza per la redazione del progetto definitivo/esecutivo. Dopo la gara e la trasmissione del progetto, il Comune avviava il procedimento di revoca dell’aggiudicazione, poi disposta per il venir meno del finanziamento, conseguente alla mancata disponibilità dell’area nei termini richiesti dall’avviso pubblico. L’impresa impugnava prudenzialmente la revoca e gli atti connessi soltanto nella parte in cui affermavano che non fosse stato trasmesso un progetto esecutivo completo, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria e lesione dell’affidamento. La domanda principale sostanziale era tuttavia il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale del Comune, per avere avviato e portato a conclusione la gara pur non disponendo dell’area richiesta dall’avviso di finanziamento, così ingenerando l’affidamento dell’aggiudicataria sulla possibilità di eseguire i lavori. Erano chiesti il rimborso delle spese inutilmente sostenute e il lucro cessante per perdita di altre occasioni, nonché, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione, l’applicabilità del rito appalti e il difetto di interesse all’impugnazione della revoca.

La decisione

Il TAR ha estromesso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendolo non parte necessaria perché la controversia si collocava a valle della gara e riguardava esclusivamente una pretesa risarcitoria contro il Comune. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie risarcitorie relative all’affidamento di lavori pubblici. Ha escluso l’applicazione del rito speciale appalti, poiché la controversia era prevalentemente risarcitoria e successiva alla fase di selezione del contraente. La domanda impugnatoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente non contestava la legittimità della revoca determinata dal definanziamento e mirava soltanto a eliminare gli incisi relativi al progetto per tutelare la domanda risarcitoria. L’inciso sulla mancata completezza del progetto è stato ritenuto una constatazione fattuale estranea alla motivazione decisiva della revoca, fondata esclusivamente sul venir meno della copertura finanziaria. La domanda risarcitoria è stata invece accolta. Il Comune, pur dovendo conoscere il requisito dell’avviso pubblico che imponeva la disponibilità dell’area già alla scadenza dell’avviso, aveva avviato e concluso la gara senza averlo conseguito, determinando l’inevitabile perdita del finanziamento e la successiva revoca dell’aggiudicazione. Tale condotta ha violato i doveri di correttezza e buona fede e ha leso l’affidamento incolpevole dell’impresa. Il TAR ha riconosciuto il danno emergente provato, escludendo il lucro cessante per difetto di prova. Sono state riconosciute le spese di gara pari a € 93,00 e le spese di progettazione entro il limite del corrispettivo previsto dal bando, decurtato del ribasso offerto: € 52.014,47 per la progettazione, cui si aggiungono € 93,00, per complessivi € 52.107,47. Sono state escluse le somme non provate, non riferibili alla specifica gara o concernenti consulenze generiche. Sul capitale sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi compensativi fino alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali dalla pubblicazione fino al saldo. Il Comune è stato condannato anche alle spese di giudizio, mentre le spese con il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La revoca dell’aggiudicazione era giustificata dal venir meno della copertura finanziaria e dell’interesse pubblico alla prosecuzione dell’intervento; la legittimità della revoca non esclude tuttavia la possibile responsabilità precontrattuale dell’amministrazione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative all’affidamento di pubblici lavori, incluse quelle risarcitorie.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La qualità di parte necessaria dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR riguarda i giudizi relativi alle procedure amministrative di selezione del contraente e non le controversie successive, esclusivamente risarcitorie, contro l’ente locale.

  • art. 1337 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La pubblica amministrazione deve osservare i doveri di correttezza e buona fede anche nel corso del procedimento amministrativo e della procedura di affidamento; la loro violazione può fondare responsabilità precontrattuale anche se il provvedimento conclusivo è legittimo.

  • art. 2697 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nell’azione risarcitoria il danneggiato deve provare rigorosamente danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale; il principio dispositivo opera pienamente e non è attenuato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

  • artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nelle domande risarcitorie permane a carico della parte l’onere di allegazione e prova del danno e del nesso causale.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può sussistere anche quando il provvedimento di revoca o di autotutela sia legittimo, poiché essa deriva dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella condotta amministrativa complessivamente considerata, non necessariamente dall’illegittimità dell’atto conclusivo.
  • La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione richiede un affidamento incolpevole del privato, una condotta oggettivamente contraria a correttezza e lealtà, l’imputabilità soggettiva della condotta a titolo di colpa o dolo e la prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.
  • L’amministrazione che avvia e conclude una procedura di affidamento senza possedere un requisito essenziale, previsto dall’avviso di finanziamento a pena di esclusione, viola i doveri di correttezza se tale omissione rende inevitabile il successivo definanziamento e la revoca dell’aggiudicazione.
  • Nella responsabilità precontrattuale relativa a un contratto non concluso sono risarcibili, nei limiti della prova e del nesso causale, le spese inutilmente sostenute e la perdita di concrete occasioni alternative di guadagno, mentre non è risarcibile l’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto.
  • Nell’azione risarcitoria il metodo acquisitivo non supplisce alla mancata prova rigorosa del danno: sono riconoscibili soltanto le voci documentate, causalmente riferibili alla specifica procedura e non eccedenti i costi ragionevolmente previsti per l’attività eseguita, onde evitare locupletazioni.
  • È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dall’aggiudicatario contro una revoca che egli non intende realmente rimuovere e che contesta soltanto in via strumentale per neutralizzare un inciso non decisivo, quando la domanda sostanziale perseguita è il risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaResponsabilità precontrattuale della PAGiurisdizione e ripartoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiResponsabilità precontrattualeLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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