Cassazione Civile, Ordinanza n. 20200/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impiego di una lavoratrice presso una residenza sanitaria per anziani in forza di un contratto formalmente qualificato come appalto tra un’azienda sanitaria e una cooperativa sociale. Il Tribunale aveva ritenuto non genuino l’appalto e aveva condannato l’azienda sanitaria al pagamento di differenze retributive, decisione poi prima riformata in appello e quindi cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio alla Corte d’Appello. In sede di rinvio la Corte territoriale ha confermato la non genuinità dell’appalto, ravvisando la mancanza di autonoma organizzazione e di rischio d’impresa in capo all’appaltatore, e la conseguente configurabilità di una illegittima somministrazione di manodopera. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come appalto c.d. "pesante" e avrebbe tratto da tale premessa la conclusione della non genuinità del contratto. In sostanza, la ricorrente lamentava che il giudice di rinvio avesse male interpretato la natura dell’appalto e avesse rivalutato in modo erroneo le prove testimoniali e il materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su un’erronea qualificazione dell’appalto come "pesante", ma aveva invece accertato, anche per un appalto c.d. leggero, l’assenza di autonoma organizzazione dell’appaltatore e quindi la non genuinità dell’appalto. La Cassazione ha confermato che, ai fini della genuinità dell’appalto, è necessario che l’appaltatore conservi potere organizzativo e direttivo e assuma il rischio d’impresa, anche quando l’appalto sia labour intensive. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della lavoratrice; sono state invece compensate nei rapporti tra la ricorrente e la cooperativa, che non aveva assunto una posizione di piena vittoria o soccombenza. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parte della disciplina della somministrazione di lavoro, distinta dall’appalto genuino; la censura mirava a contestare la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La norma è letta come disposizione che definisce l’appalto genuino richiedendo, in linea con l’art. 1655 c.c., la permanenza in capo all’appaltatore del potere direttivo e organizzativo e l’assunzione del rischio di impresa.
È richiamato per gli elementi essenziali dell’appalto: organizzazione dei mezzi, gestione a proprio rischio, compimento di un’opera o servizio con autonoma organizzazione dell’appaltatore.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del ricorso.
Massime di principio
- In materia di appalto, anche quando l’attività sia a prevalente impiego di manodopera e utilizzi mezzi messi a disposizione dal committente, la genuinità del contratto presuppone comunque un’autonoma organizzazione dell’appaltatore e l’assunzione del rischio d’impresa.
- La distinzione tra appalto "leggero" e appalto "pesante" non esonera dall’accertare se l’appaltatore mantenga un effettivo potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti; l’assenza di tale quid pluris può condurre a qualificare il rapporto come somministrazione illecita di manodopera.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata è stata cassata per nullità derivante da difetto di integrità del contraddittorio, il giudice di rinvio deve procedere a una rinnovazione piena del giudizio di secondo grado, senza essere vincolato dal precedente esito fattuale dell’appello cassato.
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