Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente aveva svolto attività di insegnamento dall'anno scolastico 2008/2009 al 31 agosto 2015 presso un istituto paritario e aveva chiesto che tale servizio fosse riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio nella scuola statale, con conseguente ricostruzione di carriera e pagamento degli arretrati. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 attribuisca rilievo al servizio prestato presso istituti pareggiati e non anche presso scuole paritarie. Con il ricorso per cassazione il docente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 1 L. n. 62/2000 e dell'art. 1-bis d.l. n. 250/2005, sostenendo che la riforma della parità scolastica avrebbe sostituito la distinzione tra scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute con la sola dicotomia scuola statale/scuola paritaria, imponendo l'applicazione estensiva o analogica della disciplina delle scuole pareggiate; dall'altro, ha censurato l'interpretazione dell'art. 356 del T.U., affermando che anche per gli istituti pareggiati non fosse necessario il concorso pubblico, essendo sufficiente l'abilitazione, sicché la disciplina di accesso sarebbe sovrapponibile a quella delle scuole paritarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché il legislatore, con la L. n. 62/2000, ha sì introdotto la categoria delle scuole paritarie e garantito agli alunni un trattamento equipollente, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti paritari a quello dei docenti statali né ha esteso automaticamente il regime delle scuole pareggiate. La Corte ha sottolineato che il quadro normativo successivo non ha incluso l'art. 485 tra le disposizioni estese alle scuole paritarie e che la differenza di status giustifica il diverso trattamento. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e amministrativa conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma di stretta interpretazione, applicabile al servizio prestato presso istituti pareggiati e non estensibile alle scuole paritarie in assenza di una specifica disposizione di legge
disciplina il pareggiamento richiedendo condizioni di piena omogeneità con la scuola statale, comprese modalità di reclutamento e trattamento economico, idonee a giustificare il riconoscimento del servizio preruolo
richiede la verifica di tutte le condizioni previste per il pareggiamento
ha introdotto il sistema delle scuole paritarie senza equiparare il rapporto di lavoro dei docenti paritari a quello della scuola statale né imporre l'assimilazione del relativo trattamento economico
art. 1-bis d.l. n. 250/2005 conv. in L. n. 27/2006
ha esteso alle scuole paritarie solo specifiche disposizioni del T.U., senza includere l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994
art. 360, comma 6, d.lgs. n. 297/1994
è stata affermata la perdurante vigenza della norma, ma nei limiti del personale già di ruolo nelle scuole pareggiate assunto a tempo indeterminato nelle scuole statali
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per rinviare alla ricostruzione del quadro normativo già svolta da precedenti decisioni
norma richiamata per la definizione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
ha modificato il regime del contributo unificato richiamato dalla Corte
direttiva 1999/70/CE
la clausola di non discriminazione non è invocabile quando manchi comparabilità tra rapporti di lavoro assoggettati a disciplina diversa e instaurati presso datori di lavoro diversi
Massime di principio
- Il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente valutabile, ai fini della ricostruzione di carriera nella scuola statale, sulla sola base dell'equiparazione funzionale del servizio di istruzione, occorrendo una espressa previsione legislativa di riconoscimento.
- Le norme che attribuiscono benefici di carriera o di trattamento economico a categorie determinate di lavoratori sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica quando il legislatore abbia volutamente mantenuto differenze di status e di disciplina tra i rapporti di lavoro comparati.
- La comparazione con il personale a tempo indeterminato della scuola statale non è utile quando il rapporto da confrontare si svolga alle dipendenze di datori di lavoro diversi e sia soggetto a un diverso regime di instaurazione e gestione, con conseguente insussistenza della violazione del principio di non discriminazione.
- L'introduzione della categoria delle scuole paritarie non comporta, di per sé, la traslazione integrale della previgente disciplina delle scuole pareggiate, se il legislatore abbia esteso solo singole disposizioni del testo unico e non anche quella invocata dalla parte.
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