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Sentenza

Sentenza del 27/11/2025 n. 31035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

AA S.p.A. aveva acquistato il 29 aprile 2015 il credito IRES del Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l., in liquidazione coatta amministrativa dal 28 giugno 1995, e il 7 settembre 2017 aveva chiesto il rimborso di 153.160 euro. L’Agenzia aveva sospeso il rimborso. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Viterbo e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della CGT di secondo grado del Lazio, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 22 e 183 del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c. Sosteneva che la sola prova delle ritenute sugli interessi attivi dei conti correnti del Consorzio non bastasse a dimostrare il credito rimborsabile: occorreva provare anche l’ammontare del reddito d’impresa del periodo, per stabilire le imposte dalle quali scomputare le ritenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Le ritenute a titolo d’acconto, maturate sugli interessi dei conti della procedura dal 28 giugno 1995 al 16 novembre 2016, erano documentate da certificazioni e la loro effettuazione non era sostanzialmente contestata. Inoltre, la dichiarazione presentata dal commissario liquidatore attestava che la procedura non aveva prodotto redditi imponibili: non vi erano quindi imposte da cui scomputare le ritenute. La società aveva così assolto l’onere probatorio; l’Agenzia non aveva dimostrato fatti impeditivi, modificativi o estintivi, né che fosse residuato reddito imponibile. È rimasto confermato il diritto al rimborso di 153.160 euro. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad AA S.p.A. le spese di Cassazione: 7.300 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali, CAP e IVA. Non si applica il contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il credito IRES acquistato dalla AA è interamente costituito dalle ritenute a titolo di acconto operate ex art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi attivi erogati dagli istituti di credito.

    Le ritenute alla fonte sugli interessi attivi dei depositi bancari costituiscono, se documentate, l’origine del credito d’imposta oggetto della controversia.

  • Art. 22, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In questa situazione, la C.T.R. correttamente ha ritenuto assolto l'onere della prova del credito da parte della AA, nel mentre l'Agenzia delle Entrate non ha offerto alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito, come pure avrebbe potuto - anche in ossequio al principio di "vicinanza della prova" (cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) - dimostrando, attraverso le ordinarie procedure di accertamento, che, al contrario di quanto dichiarato dal commissario liquidatore, al termine della procedura concorsuale era residuato un reddito da dichiarare, e quindi vi era una imposta da versare dalla quale scomputare le ritenute in oggetto.

    Le ritenute d’acconto sono scomputabili dalle imposte dovute; se la procedura non ha prodotto reddito imponibile e non risultano imposte da versare, il credito da ritenute può essere chiesto a rimborso. Provata l’esistenza delle ritenute e documentata l’assenza di reddito imponibile, spetta all’Amministrazione provare eventuali fatti che escludano o riducano il credito.

  • Art. 183 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Va rilevato, inoltre, che, con il ricorso introduttivo in primo grado, la AA ha documentato che, con la dichiarazione dei redditi presentata ex artt. 183 D.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, il commissario liquidatore della procedura di L.c.a. Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. aveva dichiarato che la procedura non aveva realizzato alcun reddito da assoggettare a tassazione (v. all. sub n. 4) al ricorso in primo grado), e quindi non vi era alcun reddito da dichiarare ed alcuna imposta dalla quale "scomputare" le ritenute operate ex art. 22, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, e risultanti a credito.

    La dichiarazione dei redditi della procedura concorsuale, prevista anche ai fini della liquidazione, può documentare l’assenza di reddito imponibile. Nel caso deciso, tale circostanza ha escluso l’esistenza di imposte dalle quali scomputare le ritenute e ha sostenuto la richiesta di rimborso.

  • Art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Va rilevato, inoltre, che, con il ricorso introduttivo in primo grado, la AA ha documentato che, con la dichiarazione dei redditi presentata ex artt. 183 D.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, il commissario liquidatore della procedura di L.c.a. Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. aveva dichiarato che la procedura non aveva realizzato alcun reddito da assoggettare a tassazione (v. all. sub n. 4) al ricorso in primo grado), e quindi non vi era alcun reddito da dichiarare ed alcuna imposta dalla quale "scomputare" le ritenute operate ex art. 22, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, e risultanti a credito.

    La dichiarazione presentata secondo la disciplina richiamata è stata valorizzata come prova dell’assenza di reddito imponibile della procedura; ciò ha contribuito a dimostrare che le ritenute non potevano essere compensate con imposte dovute.

  • Art. 2697 c.c.

    In questa situazione, la C.T.R. correttamente ha ritenuto assolto l'onere della prova del credito da parte della AA, nel mentre l'Agenzia delle Entrate non ha offerto alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito, come pure avrebbe potuto - anche in ossequio al principio di "vicinanza della prova" (cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) - dimostrando, attraverso le ordinarie procedure di accertamento, che, al contrario di quanto dichiarato dal commissario liquidatore, al termine della procedura concorsuale era residuato un reddito da dichiarare, e quindi vi era una imposta da versare dalla quale scomputare le ritenute in oggetto.

    Il richiedente deve provare i fatti costitutivi del credito; una volta documentate le ritenute e l’assenza di reddito imponibile, l’Amministrazione deve allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, anche in considerazione della vicinanza della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma individua il motivo di ricorso per Cassazione invocato dall’Agenzia, relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo è stato esaminato e rigettato perché infondato.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di ritenute d’acconto occorre documentare l’effettiva effettuazione delle ritenute e dimostrare che non vi siano imposte dovute con cui compensarle; nel caso di una procedura concorsuale, la dichiarazione che attesta l’assenza di reddito imponibile può concorrere a fornire tale prova.
  • Una volta assolti gli oneri probatori sui fatti costitutivi del credito, l’Amministrazione non può limitarsi a contestare in astratto la sufficienza della prova: deve indicare e dimostrare fatti concreti che impediscano, modifichino o estinguano il credito, potendo ricorrere alle ordinarie attività di accertamento.
  • La cessione del credito non elimina la necessità di provarne esistenza e ammontare; il cessionario può tuttavia far valere il credito documentato dal cedente, inclusi gli elementi contabili e dichiarativi che ne dimostrano la spettanza.

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