Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/11/2025 n. 31033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un credito IRPEG relativo al 1996, pari a Lire 39.114.000 (Euro 20.200,70), richiesto originariamente dalla cedente nella dichiarazione annuale Mod. 760/1997 e acquistato da AA Spa con atto del 13 gennaio 2015, registrato il 16 gennaio 2015. Dopo l’istanza amministrativa del 30 marzo 2017, l’Agenzia chiese documentazione il 10 aprile e il 19 maggio 2017, comunicando anche che il rimborso non poteva essere effettuato, tra l’altro, per prescrizione e per somme iscritte a ruolo a carico della cedente. La società impugnò le comunicazioni sostenendo che, per contenuto ed effetti, costituivano un diniego di rimborso autonomamente impugnabile. La CTP di Genova, con sentenza n. 1435/2017, dichiarò il ricorso inammissibile perché ritenne gli atti interlocutori; la CGT di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 258/2023, depositata il 4 aprile 2023, rigettò l’appello. In cassazione AA propose quattro motivi: impugnabilità delle comunicazioni; rilevanza della richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione; prescrizione e decadenza dell’Ufficio, con richieste di questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale europea; onere della prova dei carichi tributari opposti al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: le comunicazioni, considerate nel loro contenuto concreto e soprattutto quella del 19 maggio 2017, manifestavano la volontà dell’Agenzia di non procedere al rimborso e la sospensione indefinita della valutazione equivaleva sostanzialmente a un diniego. Erano quindi impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992; il ricorso originario era ammissibile. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, comprese le questioni sulla prescrizione/decadenza, sulla richiesta di rimborso in dichiarazione, sui carichi pendenti e sulle questioni costituzionale ed europea: dovranno essere esaminati nel giudizio di rinvio, senza che la Cassazione ne abbia deciso il merito. La sentenza della CGT di secondo grado è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha disposto direttamente il rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel caso di specie, è indubbio che - specialmente con la comunicazione notificata il 19 maggio 2017, e con l'ulteriore richiesta di documentazione comprovante il credito dopo la precedente richiesta notificata il 10 aprile 2017 - l'Ufficio abbia chiaramente, e in ogni caso, manifestato la volontà di non procedere al rimborso richiesto, ragion per cui, al di là del nomen iuris e del contenuto asseritamente interlocutorio, tali comunicazioni hanno natura sostanziale di diniego, e come tali sicuramente impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992.

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va letto estensivamente: è impugnabile anche un atto non formalmente denominato diniego quando, per contenuto e circostanze, esprime una chiara volontà di negare il rimborso e incide sulla posizione del contribuente.

  • Art. 100 c.p.c.

    Infatti già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.

    L’interesse ad agire sorge quando il contribuente riceve un atto che rende concreta e individuata la pretesa o il diniego dell’Amministrazione e che è idoneo a incidere sulla sua sfera giuridica; non è necessario attendere un successivo atto tipico.

Massime di principio

  • Per stabilire se una comunicazione amministrativa sia impugnabile conta il suo contenuto effettivo e non il nome attribuitole: una richiesta di documenti può integrare un diniego se, nel contesto, manifesta in modo chiaro che l’Amministrazione non procederà al rimborso.
  • La sospensione o il differimento indefinito della decisione su un’istanza di rimborso può essere equiparato al rigetto quando comporta, in concreto, il rifiuto di procedere all’accertamento del credito o al pagamento.
  • Se il giudice decide preliminarmente che il ricorso è inammissibile, le ulteriori statuizioni di merito rese nella stessa decisione non producono effetti sostanziali quando presuppongono l’esame del merito; una volta rimossa la pronuncia preliminare, le questioni non decise possono essere esaminate dal giudice di rinvio.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione sulla sola impugnabilità dell’atto non comporta automaticamente il riconoscimento del credito o il pagamento del rimborso: le questioni sostanziali rimaste assorbite devono essere decise nel giudizio di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.