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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24951/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurati-beneficiari)

La controversia

La controversia nasce da due polizze vita stipulate da una donna, beneficiari in caso di morte indicati genericamente come "gli eredi legittimi dell’assicurato in parti eguali". Dopo il decesso della stipulante, quattro parenti di terzo grado sostennero che il capitale dovesse essere diviso soltanto tra i chiamati direttamente all’eredità e non anche tra una pronipote, ritenuta erede per rappresentazione e quindi, secondo loro, estranea alla categoria degli "eredi legittimi" richiamata nelle polizze. La compagnia, invece, dopo aver richiesto documentazione successoria, liquidò gli indennizzi in otto quote, includendo anche la pronipote. Le ricorrenti impugnarono la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1920 c.c. e falsa applicazione dell’art. 467 c.c., assumendo che la rappresentazione operi solo in ambito successorio e non nell’interpretazione della clausola assicurativa, che andrebbe letta solo alla luce dell’art. 565 c.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria e solo apparente, per avere la Corte d’appello recepito la decisione di primo grado senza un adeguato confronto con i motivi di gravame; 3) erronea applicazione dell’art. 1282 c.c. sugli interessi corrispettivi, perché la Corte avrebbe attribuito rilievo alla colpevolezza del ritardo nel pagamento, criterio proprio degli interessi moratori, e avrebbe inoltre errato nel ritenere che l’esigibilità del credito dipendesse dalla produzione di documentazione successoria e dalla definizione del numero dei beneficiari; 4) ulteriore censura di nullità per motivazione perplessa e intrinsecamente contraddittoria, sostanzialmente ripetitiva della precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha confermato che, nell’assicurazione sulla vita, la clausola che designa genericamente gli "eredi legittimi" comprende anche gli eredi per rappresentazione. Ha però precisato che gli interessi corrispettivi sulla somma assicurata decorrono dalla morte del de cuius, perché il credito diviene liquido ed esigibile con l’evento morte, senza che rilevi il successivo accertamento della platea dei beneficiari; eventuali ritardi nell’individuazione dei soggetti legittimati possono semmai incidere sugli interessi moratori, non su quelli corrispettivi.

Norme richiamate

  • art. 1920 c.c.

    la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari in una polizza vita va interpretata come criterio contrattuale di individuazione dei creditori della prestazione, non limitato alla sola chiamata diretta all’eredità

  • art. 467 c.c.

    la rappresentazione non è esclusa dalla clausola assicurativa che richiama gli "eredi legittimi"; l’erede per rappresentazione può rientrare tra i beneficiari

  • art. 565 c.c.

    la norma è richiamata come criterio generale di individuazione dei successibili legittimi, ma non nel senso di escludere la rappresentazione dalla designazione contrattuale dei beneficiari

  • art. 1282 c.c.

    i crediti di somma di denaro producono interessi corrispettivi solo se liquidi ed esigibili; nel caso dell’indennizzo assicurativo la liquidità/esigibilità nasce con la morte dell’assicurato

  • art. 1353 c.c.

    la Corte richiama la censura delle ricorrenti per negare che vicende esterne al contratto possano essere qualificate come condizioni sospensive del diritto all’indennizzo

  • art. 39, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dalle ricorrenti per sostenere che non potesse pretendersi un atto di notorietà per provare stati o qualità personali conosciuti dall’interessato

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sulla pretesa sostituzione, da parte del giudice, di regole di diritto differenti da quelle corrette

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente, illogica o contraddittoria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    evocato come base di generalizzazione per la ripartizione interna di un’obbligazione soggettivamente complessa

  • art. 1101, comma 1, c.c.

    evocato come base di generalizzazione per la ripartizione in quote uguali tra più destinatari di una prestazione, salvo diversa previsione contrattuale

  • art. 1412, comma 2, c.c.

    richiamato per spiegare il subentro per rappresentazione nell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    richiamato in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta per individuare gli eredi

Massime di principio

  • Nell’assicurazione sulla vita, la clausola che designa i beneficiari come "eredi legittimi" opera come criterio contrattuale di individuazione dei destinatari della prestazione e comprende anche gli eredi per rappresentazione, salvo una diversa e specifica volontà del contraente.
  • La designazione dei beneficiari con riferimento agli "eredi" prescinde dal concreto titolo della vocazione ereditaria; conta la qualità di erede al momento della morte dell’assicurato, non la distinzione tra chiamata diretta e rappresentazione.
  • Quando la prestazione assicurativa è dovuta a più beneficiari in forza del medesimo contratto e non risulti una diversa ripartizione, ciascun beneficiario ha diritto a una quota uguale della somma assicurata.
  • Gli interessi corrispettivi sulle somme dovute a titolo di indennizzo assicurativo decorrono dalla morte dell’assicurato se il credito è già determinabile e liquido in base alla clausola contrattuale; l’eventuale incertezza sull’individuazione dei beneficiari incide semmai sulla mora nel pagamento, non sulla maturazione degli interessi corrispettivi.
  • La necessità di accertare la platea dei beneficiari o di acquisire documentazione successoria non sposta, di per sé, il momento di esigibilità del credito assicurativo quando il contratto consente già di determinarne oggetto e misura.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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