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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23813/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto, affetto da carcinoma della vescica con plurime recidive e da ulteriori patologie, aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, deducendo l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario e il rischio di aggravamento, anche per l'impossibilità di eseguire adeguatamente le terapie necessarie in ambiente penitenziario e per il pericolo di infezioni. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza valorizzando la stabilità del quadro clinico, l'idoneità del centro clinico carcerario, la possibilità di cure in regime ospedaliero/ambulatoriale e soprattutto la crescente pericolosità sociale dell'interessato, desunta da nuove iscrizioni e da un'ordinanza cautelare per plurimi gravi reati, oltre che dal rifiuto reiterato delle terapie. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato la relazione del consulente di parte, non si fosse confrontato con i precedenti provvedimenti favorevoli di differimento e non avesse verificato se la prosecuzione della detenzione potesse integrare un trattamento inumano o degradante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha osservato che il provvedimento impugnato aveva esaminato la consulenza di parte insieme alla più recente documentazione sanitaria, aveva preso in considerazione le precedenti decisioni di proroga del differimento e aveva motivato in modo coerente sulla situazione clinica attuale, sulle cure concretamente approntate dall'amministrazione sanitaria e sulla possibilità di effettuare le terapie in modo controllato e sterile in ambiente ospedaliero. Ha inoltre ritenuto logicamente valorizzato il rifiuto reiterato delle cure da parte del detenuto, non potendo questi ostacolare le iniziative terapeutiche per poi fondare su tale ostacolo la richiesta di differimento. La Corte ha quindi confermato il bilanciamento operato dal Tribunale tra tutela della salute e esigenze di prevenzione, con giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'istante. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    La doglianza di legittimità è stata prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, ma è stata ritenuta infondata perché diretta contro una motivazione ritenuta completa e non illogica.

  • art. 146, comma 1, n. 3, c.p.

    Norma invocata a sostegno del differimento dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute.

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    Norma invocata a sostegno del differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata per la richiesta di detenzione domiciliare quale forma alternativa connessa alle condizioni di salute.

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Richiamato nel provvedimento di merito per il giudizio di comparazione tra condizioni di salute e esigenze di contenimento della pericolosità.

  • art. 416-bis c.p.

    Indicata come ulteriore reato emerso nel quadro di pericolosità sociale del condannato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Richiamato per qualificare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui il condannato sarebbe stato promotore e organizzatore.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel dispositivo per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi per ragioni attinenti alla salute.

Massime di principio

  • Nel procedimento di differimento della pena per gravi motivi di salute, il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta e attuale delle condizioni cliniche del detenuto, delle terapie necessarie e dell'effettiva incidenza dell'ambiente detentivo sul quadro patologico, senza arrestarsi a un esame astratto della malattia o dei soli presidi teoricamente disponibili.
  • Il giudizio sulla compatibilità della detenzione con la salute dell'istante richiede un bilanciamento tra il principio di umanità della pena e le esigenze di prevenzione, potendo la maggiore pericolosità sociale assumere rilievo ostativo quando sia sorretta da elementi attuali e specifici.
  • Le precedenti decisioni favorevoli sul differimento non vincolano automaticamente il giudice successivamente investito, ove sopravvengano nuovi elementi sanitari o di pericolosità che impongano una rivalutazione complessiva della misura.
  • Il rifiuto reiterato e ingiustificato delle cure o dei presidi sanitari necessari può costituire comportamento ostativo alla concessione del differimento o della misura alternativa, perché non è consentito al detenuto creare o aggravare la situazione di incompatibilità e poi invocarla a fondamento dell'istanza.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza è adeguata quando dà conto della documentazione sanitaria aggiornata, della compatibilità concreta delle terapie con il regime detentivo e delle ragioni per cui il rischio prospettato dalla difesa sia al momento contenuto o dipenda da scelte ostruzionistiche dell'interessato.

Come è indicizzato

RamiMisure di prevenzione

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