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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03033/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, socia al 99% di una società in liquidazione, impugnava un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l'anno d'imposta 2008. L'Ufficio, dopo indagini sui conti correnti della società, aveva accertato maggiori utili extracontabili in capo alla società e aveva poi attribuito alla socia la quota corrispondente alla partecipazione sociale, con interessi e sanzioni. Nei gradi di merito la pretesa era stata confermata. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure: 1) decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per tardiva notifica, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quadriennale e non quello quinquennale, poiché non vi era reddito da dichiarare; 2) nullità per mancata integrazione del contraddittorio e difetto di litisconsorzio necessario, in quanto il giudizio era stato instaurato solo contro la socia e non anche contro l'altro socio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché la CTR avrebbe richiamato precedenti di merito senza esaminare le censure della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che non risultavano dichiarati gli utili presuntivamente percepiti e che, in base all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 ratione temporis applicabile, l'avviso d'ufficio poteva essere notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, nelle controversie aventi ad oggetto l'avviso emesso nei confronti del socio di società di capitali per redditi da partecipazione derivanti da utili extracontabili della società, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; il mancato intervento di altro socio non integra violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Ha rigettato anche il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta chiara, intellegibile e idonea a far comprendere il percorso logico decisorio, sicché non era configurabile motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Per l'accertamento d'ufficio, nel caso concreto, il termine di decadenza era quello del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, poiché l'utile extracontabile non era stato dichiarato.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Non ricorre litisconsorzio necessario tra società e soci nel giudizio relativo all'accertamento del maggior reddito da partecipazione derivante da utili extracontabili.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    La censura va sussunta nella corretta fattispecie di vizio processuale quando, nonostante l'erronea intitolazione del motivo, il vizio denunciato sia chiaramente individuabile.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di motivazione apparente è scrutinata come vizio della sentenza solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 132, co. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo quando la motivazione sia meramente apparente, cioè obiettivamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'erronea qualificazione formale del motivo non comporta inammissibilità se dalla sua articolazione è comunque individuabile con chiarezza il vizio denunciato.
  • In materia di accertamento d'ufficio, il termine di decadenza decorre, secondo il regime applicabile, dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, quando il reddito non risulta dichiarato.
  • Nelle controversie sui maggiori redditi da partecipazione attribuiti al socio per utili extracontabili della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci: il rapporto tra accertamento sociale e accertamento del socio è di pregiudizialità-dipendenza.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga sintetica o non condivisibile.
  • Il socio che contesti la presunzione di distribuzione di utili extracontabili deve fornire prova contraria idonea a superare l'accertamento presuntivo dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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