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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32557/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una C.I.L.A. presentata per la realizzazione di una tettoia smontabile in legno lamellare con copertura in teli, di un basamento in cemento armato su area di esclusiva proprietà e di opere per lo smaltimento delle acque piovane in aree comuni. La società controinteressata aveva dapprima adito il giudice amministrativo contro il silenzio del Comune e poi, dopo il provvedimento espresso comunale che riteneva legittima la C.I.L.A. e non adottava misure repressive, aveva chiesto l’annullamento di tale atto con motivi aggiunti. In primo grado era stata dichiarata l’inammissibilità, in parte, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che le questioni relative alla proprietà/comproprietà delle aree comuni spettassero al giudice ordinario. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva invece ritenuto che la domanda investisse la legittimazione al rilascio del titolo edilizio e che il manufatto costituisse nuova costruzione necessitante permesso di costruire e parere della Commissione speciale, senza che la questione della comproprietà esaurisse la giurisdizione amministrativa. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, per avere il giudice amministrativo deciso su diritti dei comproprietari e quindi invaso la sfera del giudice ordinario; 2) violazione dell’art. 2 della legge n. 2248 del 1865, degli artt. 1102 c.c. e 11 d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che ciascun comproprietario può apportare modifiche migliorative a proprie spese senza il consenso degli altri e che ogni contestazione su ciò appartiene al giudice ordinario; 3) violazione dell’art. 24 Cost., perché non sarebbe configurabile un interesse legittimo sul punto della titolarità del diritto a realizzare l’opera, bensì solo vizi del provvedimento amministrativo, con conseguente irrilevanza della sottoscrizione o richiesta da parte degli altri comproprietari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività, poiché la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione non equivaleva a notifica integrale della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti della parte ricorrente. Nel merito, però, ha affermato che tutte le censure erano inammissibili perché la questione devoluta al giudice amministrativo riguardava la legittimazione a ottenere il titolo edilizio e la legittimità del provvedimento abilitativo, non la regolazione dei diritti dominicali o dei rapporti di comproprietà, riservati al giudice ordinario. Ha precisato che il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi solo senza efficacia di giudicato e che l’eventuale errore sul punto integra, al più, un error in procedendo interno alla giurisdizione, non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    termine breve per l'impugnazione

    Il termine breve decorre solo quando la riassunzione o la notificazione rendano il provvedimento interamente conoscibile alla parte soccombente; la mera trascrizione parziale della sentenza non basta.

  • art. 8 c.p.a.

    senza efficacia di giudicato

    Il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, ma senza efficacia di giudicato, se ciò è necessario per decidere sulla questione principale.

  • art. 295 c.p.c.

    Il mancato esercizio del potere di sospensione del processo per pregiudizialità è qualificato come errore processuale interno, non come sconfinamento di giurisdizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l'applicabilità al processo amministrativo delle regole sulla sospensione di cui al codice di procedura civile.

  • art. 2 della legge n. 2248 del 1865

    Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi secondo cui le controversie sui diritti dominicali sarebbero riservate al giudice ordinario.

  • art. 1102 c.c.

    Invocato a fondamento del potere del singolo comproprietario di servirsi della cosa comune e di apportarvi modifiche migliorative senza previo consenso degli altri, purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri pari uso.

  • art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato per sostenere che il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario o da chi abbia titolo, ma la Corte non ne trae un principio diverso da quello sulla ripartizione di giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per escludere che una pretesa sulla titolarità del diritto a realizzare l’opera integri un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo; la Corte non accoglie la censura.

Massime di principio

  • Quando la controversia edilizia riguarda la legittimazione a ottenere il titolo abilitativo, il giudice amministrativo può scrutinare la legittimità dell’atto anche con riferimento alla posizione del richiedente, purché ciò resti nell’ambito della tutela principale devoluta alla sua giurisdizione.
  • La verifica della sussistenza di diritti reali o di rapporti di comproprietà su beni interessati dall’intervento edilizio, se non necessaria alla decisione principale o se incidentale, non sposta la giurisdizione al giudice ordinario; il limite rilevante è quello della cognizione incidentale senza giudicato.
  • Lo sconfinamento del giudice amministrativo nella valutazione incidentale di diritti soggettivi, quando avvenga per decidere sulla legittimità del provvedimento amministrativo, non integra eccesso di potere giurisdizionale ma al più un errore processuale interno alla giurisdizione amministrativa.
  • Il termine breve per impugnare una sentenza decorre solo se l’atto che si assume equipollente alla notificazione consente alla parte di conoscere integralmente il provvedimento e valutarne compiutamente l’impugnazione; la conoscenza parziale non è sufficiente.
  • In materia di titoli edilizi su beni in comunione, la questione se il singolo comproprietario possa agire da solo attiene anzitutto alla legittimazione al rilascio del titolo e può essere valutata dall’amministrazione e dal giudice amministrativo sul piano della legittimità dell’atto, mentre la tutela dei diritti dominicali eventualmente lesi resta affidata al giudice civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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