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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato il mancato versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni dell'anno 2009, oltre a sanzioni e interessi. L'atto era stato notificato alla società ricorrente quale coobbligata solidale di una ricevitoria/gestore nazionale. In appello era stata confermata la legittimità dell'accertamento, ritenendo che il tributo gravasse anche su chi, pur operando senza concessione, gestisse scommesse tramite intermediari in Italia e che non vi fossero profili di contrasto costituzionale o unionale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo; erronea individuazione del soggetto passivo e del presupposto territoriale; contrasto della disciplina interna con gli artt. 49 e 56 TFUE, con i principi di non discriminazione e legittimo affidamento; violazione del divieto di imposte sul volume d'affari di cui alla direttiva IVA; omessa pronuncia e vizi sulle spese; soprattutto, ha invocato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni, sostenendo che fino alla legge interpretativa del 2010 la soggettività passiva del bookmaker estero non fosse univocamente definita.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi dal primo al sesto e l'ottavo, ritenendo infondati o, per il quinto, inammissibile oltre che infondato, i profili relativi alla traduzione dell'atto, alla soggettività passiva, alla territorialità, al contrasto con il diritto unionale, al preteso divieto IVA e alla liquidazione delle spese. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che, fino alla legge interpretativa del 2010, la disciplina presentava un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari in Italia; perciò ha escluso l'applicazione delle sanzioni. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni irrogate alla ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    la mancata traduzione dell'avviso di accertamento non ha determinato nullità, poiché la contribuente ha comunque compreso l'atto e ha potuto difendersi in giudizio

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    individua i soggetti passivi dell'imposta unica in chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche se in assenza o inefficacia della concessione, secondo l'interpretazione autentica del 2010

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    norma interpretativa che esplicita la soggettività passiva anche del gestore per conto di terzi, compreso il bookmaker estero operante senza concessione, e rende solidalmente obbligato il soggetto per conto del quale l'attività è svolta

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010

    stabilisce che l'imposta unica è comunque dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    richiamato per il criterio di base imponibile forfetaria legato alla raccolta effettuata nella provincia in cui è ubicato l'esercizio o punto di raccolta

  • art. 16 d.m. 111/2006

    prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    non osta a che uno Stato membro mantenga o introduca un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse cumulativamente all'IVA, purché il tributo non abbia carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 135, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE

    richiamato in combinato per escludere che il tributo giochi costituisca un'imposta armonizzata sul volume d'affari

  • art. 49 TFUE

    le censure di contrasto con la libertà di stabilimento sono state disattese perché la disciplina non è discriminatoria nei confronti degli operatori esteri

  • art. 56 TFUE

    la libera prestazione di servizi non è violata, poiché l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione di stabilimento

  • art. 3 Cost.

    non è violato il principio di uguaglianza/ragionevolezza dall'assoggettamento delle ricevitorie e dei bookmaker esteri alla disciplina fiscale

  • art. 53 Cost.

    la capacità contributiva è rispettata anche mediante il meccanismo di traslazione dell'imposta tra ricevitoria e bookmaker

  • art. 6 CEDU

    la trattazione camerale non lede di per sé il diritto all'equo processo; inoltre la retroattività della norma interpretativa è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale

  • art. 117, comma 1, Cost.

    il richiamo ai parametri convenzionali non impedisce l'applicazione della legge interpretativa, reputata compatibile con l'equo processo

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    ricorre l'obiettiva incertezza normativa come causa di esclusione delle sanzioni fino alla legge interpretativa del 2010

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base normativa dell'esimente in materia tributaria, in relazione alla non debenza delle sanzioni per incertezza obiettiva

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente per l'esimente sanzionatoria, riconducibile alla disciplina dell'incertezza normativa oggettiva

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    richiamato per escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa

  • art. 267, comma 2, TFUE

    richiamato nell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non accolta

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato con riferimento alle spese processuali nel contenzioso tributario

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari

  • art. 91 c.p.c.

    applicato il criterio della soccombenza per le spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese resta discrezionale e non necessitava di essere disposta

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il fatto imponibile coincide con l'organizzazione e la raccolta del gioco come servizio, non con la singola giocata in sé.
  • Il soggetto passivo del tributo comprende chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche se opera in assenza o inefficacia di concessione.
  • Quando l'attività è svolta per conto di terzi, il gestore e il soggetto per conto del quale l'attività è eseguita rispondono solidalmente dell'imposta e delle sanzioni.
  • L'attività del centro di raccolta/intermediario e quella del bookmaker estero vanno valutate unitariamente, perché concorrono alla medesima operazione economica di organizzazione e raccolta delle scommesse.
  • La disciplina dell'imposta sui giochi non viola, di per sé, la libertà di prestazione di servizi o la libertà di stabilimento se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio dello Stato e persegue finalità di controllo e contrasto all'evasione.
  • Il tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non è incompatibile con la direttiva IVA se non assume il carattere di imposta sul volume d'affari.
  • L'obiettiva incertezza normativa tributaria sussiste quando la disciplina era suscettibile di letture alternative e non univoche, e comporta l'esclusione delle sanzioni fino all'intervento chiarificatore della norma interpretativa.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina automaticamente invalidità se il destinatario ha comunque compreso la pretesa e ha esercitato pienamente il diritto di difesa.
  • In tema di spese processuali nel contenzioso tributario, l'Amministrazione vittoriosa assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i criteri ordinari, mentre la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalitàPrescrizione

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