Cassazione Civile, Ordinanza n. 25228/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica di valore relativa alla cessione onerosa di un'azienda commerciale da parte di una società in nome collettivo, con successivi avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci per plusvalenza e redditi di partecipazione. I contribuenti avevano presentato istanze di accertamento con adesione e, secondo la loro prospettazione, il giudice di appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività, non considerando la sospensione dei termini conseguente a tali istanze e, poi, aveva dichiarato inammissibile la revocazione senza valutare il denunciato errore di fatto risultante dagli atti. I tre motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992 e 395, n. 4, c.p.c. per non avere riconosciuto il vizio revocatorio; 2) violazione dell'art. 65 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto non specificato il motivo di revocazione; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR fondato l'inammissibilità su presupposti relativi alla revocazione per forza maggiore anziché sull'errore di fatto effettivamente dedotto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi perché i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale (cosiddetta rottamazione ter) e del pagamento di parte delle rate. La rinuncia, pur non accettata dall'Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta idonea a far venire meno l'interesse alla decisione e a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione; la Corte ha precisato che non si applica l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e che, in mancanza di attività difensiva dell'intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di rinuncia e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sul ricorso per revocazione nel processo tributario, ma la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione per effetto dell'estinzione del giudizio.
art. 65 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato con riferimento ai requisiti del ricorso per revocazione nel processo tributario, senza decisione nel merito a causa della rinuncia.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata dai ricorrenti per l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Citato dalla CTR nel ragionamento sull'inammissibilità, ma la Corte rileva che il motivo di revocazione dedotto era invece l'errore di fatto di cui al n. 4.
Invocato per denunciare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione la disciplina dell'estinzione per rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Richiamato come base della definizione agevolata della lite fiscale che ha determinato la rinuncia.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, pur se non accettata dalla controparte, fa venire meno l'interesse alla decisione e conduce all'estinzione del processo.
- La disciplina dell'estinzione per rinuncia accettata di cui all'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per revocazione è costruito sul denunciato errore di fatto, la qualificazione del motivo deve essere verificata in modo coerente con la specifica causa revocatoria dedotta, senza sovrapporre presupposti relativi ad altre ipotesi di revocazione.
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