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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 38010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA relativo al 2007; la società deduceva, in cassazione, (i) invalidità della notificazione diretta a mezzo posta senza relata per la nuova tipologia di avviso "impoesattivo" introdotta dal D.L. 78/2010; (ii) mancata prova della legittimazione a sottoscrivere l'atto da parte del direttore dell'Ufficio; (iii) errata attribuzione dell'onere della prova e uso di presunzioni illegittime; (iv) mancata considerazione dei prelevamenti del legale rappresentante come costi deducibili, con violazione del principio di capacità contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la validità della notificazione effettuata direttamente dall'Agenzia a mezzo posta ai sensi della L. 890/1982, art. 14, anche per gli avvisi "impoesattivi" del D.L. 78/2010; ha ritenuto regolare la sottoscrizione dell'atto da parte del direttore provinciale dell'Agenzia; ha giudicato legittimo l'uso di presunzioni conformemente alle regole del diritto probatorio e ha confermato che, in un accertamento analitico-induttivo, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili (quindi i prelevamenti non sono stati riconosciuti senza prova). Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 29

    introduce la tipologia di avviso di accertamento che contiene intimazione ad adempiere e disciplina l'esecutività dopo 60 giorni

    La disposizione ha introdotto la figura degli avvisi "impoesattivi" ma non esclude né abroga la possibilità di notificare direttamente per posta prevista dalla L. 890/1982; serve a rendere gli avvisi titolo esecutivo dopo termini specifici.

  • L. n. 890 del 1982, art. 14

    consente agli Enti impositori la notificazione a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario

    La notificazione diretta a mezzo posta dall'Ufficio è legittima e si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria relata redatta dall'ufficiale giudiziario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

    La sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore provinciale (o funzionario delegato di area direttiva) è sufficiente a garantire la validità formale dell'atto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Distinzione tra accertamento induttivo "puro" (in cui l'amministrazione può riconoscere una deduzione forfettaria dei costi) e accertamento analitico/analitico-presuntivo (in cui il contribuente deve provare i costi).

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Norma sulle componenti negative e criteri di determinazione del reddito d'impresa; interpretata insieme ai principi giurisprudenziali sull'onere della prova nei diversi tipi di accertamento.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione degli oneri probatori nel processo tributario.

  • Codice Civile, art. 1335

    Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; utilizzata per affermare la regolarità della notificazione per posta e la ritualità dell'arrivo del plico.

  • Corte EDU, art. 6 e Costituzione, artt. 3, 27, 53

    Richiamate dalla ricorrente in relazione a garanzie di difesa e capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che non siano state violate, alla luce della corretta ripartizione dell'onere probatorio e delle tipologie di accertamento.

Massime di principio

  • La notificazione diretta a mezzo posta effettuata dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. 890/1982 è valida anche per gli avvisi 'impoesattivi' introdotti dal D.L. 78/2010: si applicano le regole del servizio postale e vale la presunzione di ricezione salvo prova contraria dell'impossibilità di prendere cognizione.
  • La notificazione non è elemento costitutivo di esistenza dell'atto impositivo, ma condizione della sua efficacia: l'atto è valido se correttamente formato e sottoscritto, mentre l'inesistenza della notificazione incide sui soli effetti temporali ed esecutivi.
  • La sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore dell'Ufficio o di un funzionario di carriera delegato (area direttiva) soddisfa il requisito formale di legge per la validità dell'atto.
  • Nel processo tributario l'onere della prova è ripartito: l'Amministrazione deve dimostrare le proprie pretese (anche mediante presunzioni), ma in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati.
  • Gli accertamenti induttivi 'puri' possono prevedere riconoscimenti forfettari dei costi; diversamente, in accertamenti analitico-induttivi o basati su indagini bancarie il tributo è determinato analiticamente e la prova delle spese grava sul contribuente.
  • Le questioni di fatto (valutazione delle prove, congruità delle deduzioni) restano sottratte a sindacato della Corte di cassazione, che può controllare solo errori di diritto o vizî di motivazione.
  • L'introduzione di nuove modalità di esecutività (es.: efficacia del titolo dopo 60 giorni) non implica la nullità della modalità di notificazione diretta prevista dalla normativa generale; occorre distinguere efficacia/esecutività dalla validità formale dell'atto.

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