Cassazione Civile, Ordinanza n. 07166/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esondazione del fiume Tronto verificatasi tra l’8 e il 10 aprile 1992. Il giudice di merito aveva accolto l’eccezione ministeriale di prescrizione decennale, ritenendo che il termine ex art. 2947, comma 3, c.c. decorresse dal rinvio a giudizio, nel 2000, del funzionario ministeriale imputato di inondazione colposa, poiché da quel momento i danneggiati avrebbero potuto, usando l’ordinaria diligenza, conoscere la riferibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Con il ricorso per cassazione i danneggiati denunciavano falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la conoscenza o conoscibilità del nesso causale non potesse essere fatta risalire al mero rinvio a giudizio del tecnico responsabile, ma dovesse collocarsi a epoca successiva, indicata nella definizione del processo penale nel 2008-2009; sostenevano inoltre che la Corte territoriale avesse richiesto una perizia tecnica superiore all’ordinaria diligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non errata la decisione del TSAP che aveva individuato, come momento di decorrenza della prescrizione, il rinvio a giudizio del funzionario ministeriale nel 2000, quale fatto sintomatico sufficiente a rendere conoscibile, con ordinaria diligenza, la possibile riferibilità causale dei danni alle carenze delle opere idrauliche. La Corte ha ribadito che, in tema di danno da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo; tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi. Sono state inoltre confermate le condanne alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è quello più lungo previsto per il reato medesimo
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia quando il danneggiato abbia o avrebbe potuto avere, con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno al terzo
reato di inondazione colposa richiamato come fatto-reato rilevante ai fini del termine prescrizionale più lungo
richiamato per individuare la durata del termine di prescrizione penale vigente all’epoca dei fatti
non consente la produzione in cassazione del parere pro veritate, perché non rientra negli atti o documenti rilevanti ai fini dell’ammissibilità del ricorso o della nullità della sentenza
art. 201 r.d. n. 1775/1933
eccezione di inammissibilità ritenuta non pertinente perché la decisione impugnata era resa dal TSAP in grado di appello
art. 200 r.d. n. 1775/1933
norma che disciplina il ricorso avverso sentenze del TSAP rese in grado di appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali ancora rilevanti
procedura di definizione accelerata richiamata e poi confermata nella decisione
ha consentito il deposito di memoria da parte dei ricorrenti
fondamento della condanna per responsabilità aggravata in caso di definizione conforme alla proposta accelerata
fondamento della condanna in favore della Cassa delle Ammende nel caso di definizione conforme alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosce l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera verificazione del fatto dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è necessario l’accertamento definitivo del nesso causale in sede penale o civile: è sufficiente un elemento oggettivo che renda plausibile, per il danneggiato diligente, l’azione risarcitoria.
- Il rinvio a giudizio o la condanna in primo grado dell’imputato possono costituire fatti sintomatici idonei a far decorrere la prescrizione dell’azione risarcitoria, mentre la sola pendenza delle indagini penali non è di per sé sufficiente.
- L’accertamento del dies a quo della prescrizione è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione individua elementi fattuali idonei a fondare la conoscibilità del danno e del suo nesso causale.
- La produzione in cassazione di un parere pro veritate non è ammissibile quando il documento non rientri tra gli atti o documenti rilevanti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
- Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta accelerata, può applicarsi la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna della parte soccombente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
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