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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22703/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di diverse cartelle di pagamento relative a tributi per gli anni 2007-2012, per complessivi euro 10.687,41, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite richiesta di estratto di ruolo. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione, ritenendo che la contribuente avesse già conosciuto e sostanzialmente accettato le cartelle avendo chiesto una rateazione il 22.05.2013, e comunque reputando valida la notifica delle cartelle effettuata per posta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di legge sulla regolarità della notifica delle cartelle, sostenendo che, in presenza di avvisi di ricevimento sottoscritti da soggetti diversi dal destinatario, occorresse anche la raccomandata informativa e che le semplici fotocopie degli avvisi non bastassero dopo disconoscimento di conformità; 2) violazione dell'art. 139 c.p.c. per avere la CTR escluso ulteriori adempimenti dopo la consegna al portiere, senza prova dell'invio della raccomandata informativa; 3) irrilevanza della richiesta di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, poiché alcune cartelle non risultavano ancora notificate e l'impugnazione era stata proposta tempestivamente dopo l'effettiva conoscenza degli estratti di ruolo; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla dedotta prescrizione dei titoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la questione decisiva alla luce dello ius superveniens: ha rilevato che, per effetto dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, come convertito, l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella asseritamente invalidamente notificata è impugnabile direttamente solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico per la partecipazione a gare pubbliche, per pagamenti da pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Richiamando le Sezioni Unite del 2022, la Corte ha applicato tale disciplina ai processi pendenti e ha osservato che nel caso concreto non ricorreva alcuna delle ipotesi di impugnazione diretta previste dalla nuova norma. Perciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla CTR per affermare la tardività dell'impugnazione rispetto al termine per il ricorso tributario

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla CTR come base della notificazione delle cartelle tramite servizio postale e della prova mediante avviso di ricevimento

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica al portiere senza raccomandata informativa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei primi tre motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come parametro del quarto motivo per omessa o insufficiente motivazione

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il principio iura novit curia e il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come limite al potere del giudice, che non può porre a base della decisione fatti non allegati o contestati

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti; l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella/ruolo asseritamente invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo nei casi tassativi previsti dalla norma

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    norma che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha inserito la nuova disciplina

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come uno dei casi tassativi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come uno dei casi tassativi in cui il debitore può agire direttamente contro ruolo/cartella

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della verifica ex art. 48-bis

  • art. 6 CEDU

    menzionato nel giudizio di costituzionalità dichiarato manifestamente infondato dalle Sezioni Unite

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    menzionato nel giudizio di costituzionalità dichiarato manifestamente infondato dalle Sezioni Unite

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico contenente i dati della cartella e non è, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • Quando una cartella di pagamento si assume invalidamente notificata, la sua impugnazione diretta è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, nei quali il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato.
  • La nuova disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire immediato.
  • In presenza di ius superveniens che rende improponibile l'impugnazione proposta, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non contestati nel processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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