Cassazione Civile, Ordinanza n. 24204/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Delta State, dopo il rigetto in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale e il successivo rigetto del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto che aveva negato in via gradata lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto personale, secondo il quale il richiedente sarebbe fuggito dal Paese perché appartenente a un culto in conflitto con un altro gruppo e ricercato per l'uccisione di quattro persone, ed aveva escluso i presupposti di ogni forma di protezione anche alla luce della situazione del Delta State. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo la violazione dell'art. 10, comma 3, Cost. e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, censurando il diniego della protezione umanitaria e richiamando la situazione del Paese d'origine; con il secondo la violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, lamentando il diniego della protezione sussidiaria e la mancanza, nel decreto impugnato, di un adeguato riferimento alle fonti informative sulla violenza generalizzata, richiamando anche fonti ufficiali del 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione del decreto in materia di protezione internazionale. La comunicazione del decreto era avvenuta il 15 gennaio 2020, mentre la notifica del ricorso era intervenuta solo il 26 giugno 2020. La Corte ha inoltre precisato che il termine era già decorso prima dell'entrata in vigore delle sospensioni dei termini introdotte per l'emergenza Covid-19, sicché tali misure non potevano incidere sulla tardività dell'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del Ministero; è stato invece dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, Cost.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della protezione umanitaria, senza scrutinio di merito per tardività dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del motivo sulla protezione sussidiaria; la Corte non ne valuta il contenuto per l'inammissibilità del ricorso.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
Prevede il termine di trenta giorni per proporre impugnazione avverso il decreto in materia di protezione internazionale; la Corte lo applica dichiarando tardivo il ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma ritenuto non utile perché il termine di impugnazione era già scaduto.
Richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini, senza effetto sul caso concreto per intervenuta scadenza del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso; la Corte ne dà atto nei presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 5314/2020
Citata a sostegno dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia di protezione internazionale, l'impugnazione del decreto deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; la tardività determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali introdotte per l'emergenza Covid-19 non incidono su un termine che sia già spirato prima della loro entrata in vigore.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla credibilità del richiedente o alla sussistenza dei presupposti per le singole forme di protezione.
- In caso di mancata costituzione della parte intimata, può non essere disposta la liquidazione delle spese di lite; resta tuttavia dovuto, ove previsto, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
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