Cassazione Civile, Ordinanza n. 00976/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
Una società attiva nella fabbricazione di gioielli, titolare di un brevetto relativo a un metodo di ammagliamento per bracciali tipo "tennis", aveva agito in via cautelare e poi nel merito contro una società concorrente che produceva e vendeva bracciali ritenuti interferenti con tale brevetto, nonché contro il soggetto indicato come produttore/fornitore. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nullo il brevetto per difetto di novità, ritenendo provata una predivulgazione anteriore ad opera del concorrente attraverso testimonianze, dichiarazioni di terzi e consulenza tecnica. La Corte d’appello aveva confermato la nullità, escludendo che una precedente decisione favorevole alla validità del brevetto producesse giudicato e ritenendo attendibili le prove atipiche e testimoniali sulla circolazione del metodo prima del deposito della domanda di brevetto. In cassazione la società titolare del brevetto ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla novità brevettuale, sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che la mera possibilità di divulgazione o la messa in commercio a numero limitato di terzi non bastassero a distruggere la novità; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa valutazione di documenti rilevanti sulla domanda risarcitoria. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i profili proposti nel primo motivo mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della credibilità delle prove già apprezzate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti stretti del vizio motivazionale o della violazione dell'art. 115 c.p.c. nei casi di prova inesistente o di percezione oggettivamente erronea del contenuto della prova. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato, con motivazione congrua, che prima del deposito del brevetto Crieri il metodo di ammagliamento era già stato diffuso presso terzi tramite disegni e descrizioni forniti dal concorrente, con conseguente anticipazione della privativa e perdita del requisito di novità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam e comunque assorbito dall’inammissibilità del primo motivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 46 c.p.i.
"Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica"; "Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico... prima della data del deposito della domanda di brevetto"
La novità del brevetto viene meno solo se, prima del deposito, l'invenzione sia stata resa accessibile al pubblico tramite descrizione, utilizzazione o altro mezzo idoneo a far conoscere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato.
art. 121 c.p.i.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza un'autonoma interpretazione decisoria specificamente sviluppata dalla Corte oltre il richiamo al tema probatorio in materia di brevetti.
art. 2697 c.c.
La prova dell'anteriorità distruttiva della novità incombe su chi la eccepisce; la Corte ribadisce che la prova deve essere rigorosa, ma nel caso di specie l'accertamento di merito è stato ritenuto insindacabile.
art. 115 c.p.c.
È denunciabile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o ricava dalla fonte probatoria un'informazione oggettivamente non ricavabile; non è invece consentito censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 253, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello per legittimare l'uso di scritti preparati dal testimone e l'eventuale ispezione dei documenti utilizzati nel corso dell'esame.
art. 231 c.p.c.
In combinato con l'art. 253, comma 3, c.p.c., valorizzato per affermare la compatibilità tra dichiarazioni rese in giudizio e documenti previamente prodotti.
art. 246 c.p.c.
L'eccezione di incapacità del teste deve essere tempestiva; se non proposta in primo grado, non può essere utilmente fatta valere successivamente.
art. 123 c.p.i.
La sentenza di rigetto della domanda di nullità non produce un giudicato erga omnes sulla validità del titolo, ma solo sull'insussistenza dei motivi di nullità dedotti nel processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, che tuttavia sono state ritenute inammissibili perché in realtà dirette a contestare l'apprezzamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento può essere denunciata solo se sussista un vizio processuale effettivo; non per contestare un'argomentazione ad abundantiam o una ratio non decisiva.
Massime di principio
- La predivulgazione idonea a distruggere la novità di un brevetto richiede che, prima della data di deposito, il trovato sia stato reso accessibile al pubblico in modo da consentirne la riproduzione, mediante conoscenza degli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione.
- La prova dell'anteriorità distruttiva della novità deve essere rigorosa e grava su chi la eccepisce; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto la circolazione pubblica del contenuto inventivo, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione dell'attendibilità di testimonianze, documenti o prove atipiche, salvo i limiti del vizio di percezione della prova o della motivazione costituzionalmente rilevante.
- Le dichiarazioni scritte di terzi e gli altri elementi probatori atipici possono essere utilizzati dal giudice di merito, purché siano sottoposti a contraddittorio mediante produzione in giudizio e trovino riscontro nel complessivo materiale istruttorio.
- Il rigetto di una domanda di nullità di un titolo di proprietà industriale non equivale a un giudicato positivo sulla validità del titolo, ma copre solo le specifiche cause di nullità dedotte nel processo.
- Le censure rivolte contro motivazioni svolte soltanto ad abundantiam non incidono sulla decisione e sono quindi inammissibili se non colpiscono la vera ratio decidendi.
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