Cassazione Civile, Ordinanza n. 12274/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IMU e TASI 2014 relativi a un albergo, emessi a seguito di una rideterminazione della rendita catastale. La contribuente aveva contestato la ritualità della notificazione dell’atto contenente la variazione di rendita e, quindi, la definitività della rendita stessa. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo che la notifica dell’avviso impositivo valesse anche come notifica della rendita e che, non essendo stata impugnata autonomamente entro 60 giorni, la rendita fosse divenuta definitiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 74, comma 3, l. 342/2000, 139 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era nulla perché il messo comunale aveva consegnato l’atto al portiere senza attestare le vane ricerche dei consegnatari preferenziali e senza indicare la raccomandata informativa. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse risposto alla specifica contestazione sulla mancanza di prova dell’invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la CTR avesse reso una motivazione lacunosa, perché si era limitata a richiamare la notifica dell’avviso al portiere e la mancata impugnazione della variazione di rendita, senza esaminare le specifiche censure della contribuente sulla ritualità della notificazione e sulla prova della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, comma 3, l. n. 342/2000
La Corte richiama la norma nel quadro della disciplina della notificazione degli atti impositivi e della rendita catastale, ma non ne offre una lettura autonoma decisiva, perché il ricorso viene accolto per vizio di motivazione sulla notifica.
La notifica al portiere richiede il rispetto delle formalità previste, inclusa la raccomandata informativa; l’omissione della relativa attività può determinare nullità della notificazione.
Gli atti impositivi notificati dai messi comunali seguono il regime dell’art. 139 c.p.c.; in caso di consegna al portiere deve essere inviata la raccomandata informativa semplice.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione non contraddittoria e non lacunosa; il difetto di risposta alle specifiche doglianze integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa alla disciplina della notificazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o mancante.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti impositivi eseguita a mani del portiere da messi comunali o messi speciali autorizzati, la successiva raccomandata informativa costituisce adempimento necessario; la sua omissione integra un vizio della notificazione.
- La relazione di notifica deve dare conto, almeno in modo chiaro e non sacramentale, dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche dei soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere l’atto; in difetto, la notificazione è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può tuttavia risultare sanata per raggiungimento dello scopo se sia provata la ricezione della raccomandata informativa contenente notizia dell’avvenuta notificazione.
- Quando la parte deduce specifici vizi della notificazione e della prova della raccomandata informativa, il giudice di merito deve esaminare puntualmente tali censure; una motivazione che si limiti a richiamare la sola consegna al portiere è insufficiente.
- La mancata autonoma impugnazione della variazione di rendita può rilevare solo se sia dimostrata una notificazione rituale dell’atto attributivo o modificativo della rendita stessa.
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