Cassazione Civile, Ordinanza n. 24727/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 1991, fondata su una cartella di pagamento la cui notifica la contribuente contestava. In primo grado il ricorso era stato accolto perché ritenuta omessa la notifica della cartella presupposta; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul presupposto che la cartella risultasse notificata e che anche l'intimazione fosse tempestiva. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di definitività della sentenza di primo grado per essere l'appello stato proposto contro la società estinta e non contro la persona fisica che era il vero destinatario degli atti; 2) omessa motivazione sulla nullità dell'intimazione per essere stata notificata senza valida cartella presupposta; 3) violazione dell'art. 145 c.p.c. in tema di notificazione alla persona giuridica, con riferimento alla notifica della cartella; 4) denuncia, in forma non chiara e cumulativa, della prescrizione del credito e della decadenza dell'azione impositiva ex art. 25 d.P.R. 600/1973. La Corte ha ritenuto il primo motivo non accoglibile nel merito perché, pur sussistendo l'omessa pronuncia, la questione era di puro diritto e poteva essere decisa direttamente, escludendo la nullità dell'appello poiché dalla complessiva sostanza dell'atto risultava con certezza che la parte appellata era la persona fisica successore della società estinta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva espresso una chiara statuizione sulla rituale notifica della cartella presupposta, sicché la censura non si confrontava con la ratio decidendi. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché l'art. 145 c.p.c. non era applicabile a una società già estinta, dovendo la notifica essere eseguita nei confronti del socio/successore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, formulato in modo promiscuo e comunque precluso, dato che prescrizione e decadenza avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la cartella e non l'intimazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'appello dell'agente della riscossione non fosse nullo per l'erronea indicazione formale della società estinta, perché il contenuto complessivo dell'atto consentiva di identificare senza incertezza la persona fisica successore nei debiti sociali. Ha inoltre giudicato inammissibili i motivi relativi alla mancata cartella, alla pretesa violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche e alle eccezioni di prescrizione e decadenza, in quanto non specifici, non confrontati con la decisione impugnata o comunque preclusi perché da far valere contro la cartella e non contro l'intimazione. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Norme richiamate
La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente, in presenza di omessa pronuncia su una questione di diritto e senza ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Cassazione evitando il rinvio.
L'atto di appello è valido se, attraverso il suo contenuto complessivo, consente di individuare con certezza la parte appellata e la qualità nella quale è evocata in giudizio.
art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.
È richiamato per il principio dell'esatta indicazione delle parti nell'atto introduttivo, applicato in combinazione con l'art. 342 c.p.c. alla specificazione della qualità della parte.
La nullità dell'atto introduttivo deriva solo dall'assoluta mancanza o incertezza del requisito identificativo, non da irregolarità formali superate dal contenuto sostanziale dell'atto.
La norma sulla notificazione alle persone giuridiche non è applicabile quando la società è già estinta; la notifica va effettuata direttamente al socio o successore dell'ente estinto.
Il socio/ex legale rappresentante della società estinta è considerato successore nei debiti sociali e destinatario degli atti relativi al debito tributario.
La decadenza dall'esercizio della potestà impositiva deve essere fatta valere impugnando la cartella di pagamento e non può essere utilmente dedotta contro l'intimazione quando la cartella sia divenuta definitiva.
art. 111 Cost.
È richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio in presenza di una questione di solo diritto.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una questione di diritto non impone necessariamente la cassazione con rinvio: la Corte di cassazione può decidere nel merito se la questione è definibile senza nuovi accertamenti di fatto, in coerenza con economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Ai fini della validità dell'atto di appello non rileva, di per sé, la mancata indicazione formale della qualità della parte appellata nell'epigrafe, quando dal contenuto complessivo dell'atto risulti con certezza chi sia il destinatario dell'impugnazione.
- La nullità dell'atto introduttivo per inesatta indicazione della parte sussiste solo in caso di assoluta mancanza o incertezza identificativa; se il contesto dell'atto consente univoca identificazione, l'atto resta valido.
- La notificazione degli atti della riscossione non può essere eseguita secondo le regole previste per una persona giuridica quando l'ente è già estinto; in tale ipotesi il destinatario deve essere individuato nel soggetto che ne è successore nei debiti.
- Le eccezioni di prescrizione del credito e di decadenza del potere impositivo devono essere dedotte nel tempestivo giudizio contro l'atto impositivo presupposto; non possono essere recuperate mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento, se la cartella presupposta è stata ritualmente portata a conoscenza del debitore.
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e coerente nel paradigma di censura: la commistione incoerente di profili eterogenei di violazione di legge e vizio motivazionale può determinare l'inammissibilità.
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