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Sentenza

Sentenza n. 1474/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza, limitatamente alla rettifica che ha incluso il ricorrente tra i destinatari dell’ordine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario contestato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali concernenti la messa in sicurezza di edifici siti in via Cairoli, contestando in particolare l’ordinanza n. 3 del 27 aprile 2026, con la quale il Comune aveva rettificato le precedenti ordinanze includendolo per la prima volta quale destinatario dell’ordine, in ragione dell’asserita qualità di proprietario per usucapione dei subalterni 2 e 3 della particella 36. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, difetto di legittimazione passiva, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 e del diritto di contraddire. Il Comune aveva fondato l’inclusione del ricorrente esclusivamente su una procura notarile del 2006, nella quale egli aveva dichiarato che gli immobili gli erano pervenuti per usucapione. Il ricorrente ha invece prodotto una certificazione notarile dalla quale risultava che non era proprietario degli immobili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza n. 3 del 27 aprile 2026 nella parte in cui includeva il ricorrente tra i destinatari dell’ordine di messa in sicurezza. Il Collegio ha ribadito che le ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 costituiscono esercizio di un potere extra ordinem, utilizzabile per fronteggiare un pericolo concreto o potenziale per la pubblica incolumità quando gli strumenti ordinari siano inesistenti, inadeguati o non tempestivi. Il destinatario può essere individuato anche senza un definitivo accertamento della responsabilità dell’evento, purché abbia una relazione con il bene tale da consentirgli di disporne e di eseguire gli interventi necessari. Nel caso concreto, tuttavia, la procura notarile contenente la dichiarazione di acquisto per usucapione non costituiva prova sufficiente della proprietà, del possesso attuale o della concreta disponibilità dell’immobile. La dichiarazione non integrava una confessione idonea a dimostrare l’esistenza del diritto di proprietà: riguardava una valutazione giuridica, non fatti sfavorevoli al dichiarante, e non attestava il possesso attuale dei beni. Il Comune avrebbe dovuto acquisire elementi più pregnanti, quali risultanze catastali, atti pubblici, una sentenza dichiarativa dell’usucapione, l’instaurazione di un giudizio di usucapione o altri elementi di fatto comprovanti l’effettiva disponibilità degli immobili. Sono state quindi ritenute fondate le censure di difetto di legittimazione passiva, istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato, se versato, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La disposizione concorre a fondare il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, nel rispetto dei presupposti dell’urgenza, della contingibilità e della proporzionalità.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere extra ordinem può essere esercitato per prevenire o fronteggiare un pericolo concreto o potenziale per la pubblica incolumità, quando non sia possibile ricorrere efficacemente agli strumenti ordinari; il destinatario deve avere una relazione con il bene che gli consenta di disporne e di eseguire gli interventi necessari.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto la violazione della partecipazione procedimentale e del diritto al contraddittorio; la sentenza definisce la controversia sulla base dell’insufficienza della prova della legittimazione passiva, senza fondare espressamente l’annullamento su tale censura.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

    Una dichiarazione contenuta in una procura non prova di per sé l’esistenza del diritto di proprietà quando esprima una valutazione giuridica, non riguardi fatti sfavorevoli al dichiarante e non dimostri il possesso attuale del bene.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata decisa con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale definizione.

Massime di principio

  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco a tutela della pubblica incolumità presuppongono una situazione di pericolo concreta o potenziale, l’urgenza di intervenire, l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti ordinari e la necessità di una misura provvisoria, temporanea e proporzionata, adeguatamente istruita e motivata.
  • In presenza di un pericolo per la pubblica incolumità, il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente può essere individuato anche senza un definitivo accertamento della responsabilità dell’evento, purché risulti titolare di una relazione con il bene che gli consenta concretamente di disporne e di realizzare gli interventi di messa in sicurezza.
  • La mera dichiarazione privata o notarile con cui un soggetto affermi di avere acquistato un immobile per usucapione non dimostra, da sola, né la proprietà né la disponibilità attuale del bene e non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva in un’ordinanza di messa in sicurezza.
  • Per individuare il destinatario di un’ordinanza di messa in sicurezza, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria idonea a dimostrare la relazione effettiva del soggetto con il bene, mediante risultanze catastali, atti pubblici, sentenze dichiarative dell’usucapione, elementi relativi all’instaurazione di un giudizio di usucapione o altri congrui elementi di fatto.
  • Una dichiarazione relativa all’acquisto per usucapione costituisce, di regola, una valutazione giuridica e non una confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante; inoltre, una dichiarazione risalente nel tempo non prova il possesso attuale dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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