Sentenza n. 1012/2026 - Bari, Sezione 1
per l’annullamento – della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Manfredonia; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale con cui è stata comunicata la ridefinizione delle procedure relative all’ordinanza di demolizione e alla successiva demolizione d’ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare del diritto di enfiteusi su un terreno di proprietà comunale, ha impugnato la nota con cui il Comune ha riscontrato la diffida a dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione di opere abusive e al successivo provvedimento di demolizione d’ufficio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sospensione o mancata esecuzione delle demolizioni, sostenendo l’irrilevanza della pendenza del procedimento di affrancazione del canone enfiteutico e dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla responsabile dell’abuso. Il Comune ha rappresentato che l’istanza di sanatoria era ancora in istruttoria, che erano in corso di ridefinizione le procedure relative ai provvedimenti repressivi e che le demolizioni venivano eseguite secondo le indicazioni e le priorità stabilite dalla Procura della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace la precedente ordinanza di demolizione, ma ne sospende l’efficacia. Il decorso di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, determina la formazione del silenzio-rigetto, ma non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere successivamente in modo espresso sull’istanza. Pertanto, finché il Comune conserva il potere di definire l’istanza, anche eventualmente accogliendola, sarebbe irragionevole procedere all’esecuzione in danno dell’ordinanza di demolizione. La società può sollecitare la definizione espressa del procedimento di sanatoria, ma non può pretendere, allo stato degli atti, il completamento della demolizione d’ufficio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sospende l’efficacia della precedente ordinanza di demolizione; il potere dell’amministrazione di decidere sull’istanza non si consuma con il decorso del termine per la formazione del silenzio-rigetto.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza comporta la formazione del silenzio rifiuto.
Il silenzio-rigetto consente la tutela giurisdizionale dell’interessato, ma non impedisce all’amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso sull’istanza di sanatoria.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non elimina né rende inefficace l’ordinanza di demolizione già adottata, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione dell’istanza.
- Il decorso del termine previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 determina la formazione del silenzio-rigetto, ma non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere successivamente in modo espresso sull’istanza di sanatoria.
- Finché l’istanza di sanatoria è ancora suscettibile di definizione espressa, anche favorevole, è irragionevole procedere all’esecuzione in danno dell’ordinanza di demolizione; il terzo interessato può sollecitare la conclusione del procedimento, ma non pretendere l’immediata demolizione.
- L’eventuale accoglimento espresso tardivo dell’istanza di sanatoria non è illegittimo per il solo decorso del termine del silenzio-rigetto e può essere contestato dal terzo deducendo i vizi sostanziali che impedivano la sanatoria.
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