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Sentenza

Sentenza n. 1783/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dello scrutinio finale e documento di valutazione dell’anno scolastico 2025/2026, recanti la non ammissione del minore all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La madre, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha impugnato la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Ha dedotto che la scuola non avrebbe adeguatamente considerato la situazione personale e familiare di fragilità dell’alunno, né valutato l’attivazione di strumenti di personalizzazione del percorso didattico; ha inoltre denunciato un’istruttoria incompleta e una motivazione insufficiente, lamentando che non fosse stato valorizzato il miglioramento del rendimento nel corso dell’anno dopo le difficoltà iniziali, anche connesse al passaggio dallo spagnolo al francese. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha preliminarmente rilevato la tardività della costituzione e del deposito documentale dell’Amministrazione, ma ha ritenuto sanata la tardività poiché l’Avvocatura dello Stato aveva partecipato all’udienza camerale e il contenuto delle difese era stato sottoposto al contraddittorio. Nel merito, ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche, espressione di discrezionalità tecnica, circoscritto a manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, arbitrarietà e difetto di istruttoria o motivazione. Ha escluso l’omissione istruttoria sulla situazione personale: la scuola era stata informata del percorso psicologico soltanto nel secondo quadrimestre, non risultavano prodotte documentazione sanitaria o relazioni specialistiche, né richiesti un Piano Didattico Personalizzato o una specifica valutazione in termini di Bisogni Educativi Speciali; i contatti con la psicologa erano comunque stati considerati nei limiti delle informazioni ricevute. Ha inoltre precisato che eventuali carenze nell’attivazione di strumenti di ausilio non modificano il criterio della valutazione di ammissione, che deve basarsi sulla sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte. Ha respinto la censura relativa alla mancata valorizzazione del recupero: allo scrutinio finale permanevano insufficienze in matematica, francese e scienze, la scuola aveva attivato iniziative di recupero curricolari ed extracurricolari e il Consiglio di classe aveva svolto una valutazione complessiva, non un automatismo fondato sul numero delle insufficienze. Ha infine ritenuto sufficiente la motivazione, che indicava il mancato raggiungimento degli apprendimenti necessari e l’opportunità di prolungare il percorso scolastico, e ha escluso che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella tecnica del Consiglio di classe. Spese di lite integralmente compensate; confermata l’ammissione al gratuito patrocinio e liquidati al difensore € 1.000,00, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, previa espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, dopo aver sentito le parti.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale;

    La liquidazione degli onorari e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, entro i valori medi tariffari e considerando l’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”;

    La liquidazione del compenso deve considerare le caratteristiche e l’urgenza dell’attività, l’importanza e difficoltà della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati e la complessità delle questioni.

Massime di principio

  • Le valutazioni degli organi scolastici sugli apprendimenti costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, arbitrarietà o difetto di istruttoria o motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione scolastica.
  • La contestazione di un’omessa considerazione di fragilità personali o familiari richiede che gli elementi rilevanti siano stati concretamente comunicati e documentati alla scuola; in assenza di documentazione o di una richiesta di attivazione di strumenti didattici personalizzati, non è dimostrata per ciò solo un’omissione istruttoria.
  • La valutazione di ammissione alla classe successiva o all’esame deve fondarsi sulla sufficienza o insufficienza delle competenze effettivamente raggiunte; eventuali carenze nella predisposizione di strumenti di ausilio non sostituiscono tale criterio valutativo.
  • La non ammissione non è illegittima per il solo fatto che nel corso dell’anno vi siano stati miglioramenti parziali, quando allo scrutinio finale permangano insufficienze rilevanti e la decisione risulti da una valutazione complessiva del percorso, comprensiva delle iniziative di recupero svolte.
  • La motivazione sintetica del giudizio collegiale di non ammissione è sufficiente quando rende riconoscibili le ragioni della decisione e le collega al mancato raggiungimento degli apprendimenti necessari e alla valutazione del percorso scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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