Sentenza n. 1784/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio di classe del 6 giugno 2026 di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con gli atti valutativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa, frequentante nell’anno scolastico 2025/2026 la quinta classe dell’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Odontotecnico, ha impugnato la non ammissione all’Esame di Stato, deliberata in presenza di diverse insufficienze. Ha dedotto che l’istituto, pur conoscendo le sue difficoltà e l’avvio di un percorso diagnostico, non avesse predisposto un piano didattico personalizzato provvisorio né assicurato in modo adeguato e sistematico gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Con il primo motivo ha invocato la violazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; con il secondo, la violazione dell’art. 5 della legge n. 170 del 2010 e l’illegittima gestione delle mappe concettuali. Ha inoltre contestato i voti e le verifiche dell’anno e gli atti dello scrutinio, lamentando in sostanza che le difficoltà personali e didattiche non fossero state considerate nel giudizio finale.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, di conseguenza, il ricorso. Ha rilevato che la documentazione attestava interventi di supporto già dall’inizio dell’anno, tra cui mappe, schemi e formulari, tempi aggiuntivi, programmazione delle interrogazioni, materiali semplificati e attività di recupero: non risultava quindi dimostrata la dedotta totale inerzia della scuola. La mancata adozione di un PDP formale non determina di per sé l’illegittimità del giudizio finale, dovendosi verificare se siano state concretamente attuate misure coerenti con le difficoltà riscontrate. La relazione sanitaria era stata depositata l’8 maggio 2026, in prossimità della fine dell’anno, e non consentiva oggettivamente di sviluppare e valutare nel tempo un diverso progetto educativo; inoltre, non formulava una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010. Quanto alle mappe, gli atti indicavano che il loro uso era stato consentito secondo modalità stabilite dal Consiglio di classe e sottoposte alla verifica dei docenti; le annotazioni non provavano un divieto generalizzato. La studentessa non aveva dimostrato né un automatismo aritmetico né l’omissione di una valutazione complessiva. Le persistenti e diffuse insufficienze, anche in discipline qualificanti, e le criticità scolastiche protratte negli anni sostenevano la valutazione tecnico-discrezionale di non ammissione, priva di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento sindacabili dal giudice. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, la natura delle questioni e la situazione personale dell’interessata.
Norme richiamate
art. 5 l. 170/2010
Va in ogni caso osservato che la documentazione sanitaria depositata nel maggio 2026 non reca una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, ma descrive un quadro riconducibile a “-OMISSIS-”, circostanza che rende non pienamente sovrapponibile la fattispecie concreta al paradigma normativo richiamato dalla ricorrente.
L’applicazione del paradigma della legge n. 170 del 2010 presuppone una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento; nel caso concreto la documentazione sanitaria non conteneva tale diagnosi e la fattispecie non era pienamente sovrapponibile al paradigma invocato.
art. 60 c.p.a.
La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 3 settembre 2026 ed ivi trattenuta in decisione, previa espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa riserva e sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La mancata predisposizione di un piano didattico personalizzato formalmente denominato non determina automaticamente l’illegittimità del giudizio finale: occorre verificare se lo studente abbia ricevuto in concreto misure di supporto coerenti con le difficoltà emerse.
- La valutazione di ammissione o non ammissione dello studente deve basarsi sulle competenze raggiunte nell’anno scolastico; eventuali carenze scolastiche nella predisposizione degli strumenti di ausilio non incidono, di per sé, sulla valutazione delle competenze.
- Le valutazioni scolastiche sull’andamento e sui risultati dello studente costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limitati casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento.
- La produzione della documentazione sanitaria in prossimità della conclusione dell’anno scolastico può non consentire alla scuola di sviluppare, verificare e valutare nel tempo un diverso progetto educativo idoneo a incidere sul giudizio finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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