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Sentenza

Sentenza n. 1011/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso principale: a) del decreto n. -OMISSIS- a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (pubblicato sull'Albo pretorio on line del sito internet dello stesso Ateneo in data 13.06.2023), con cui la Prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- è stata dichiarata vincitrice della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e Finanza per il settore concorsuale -OMISSIS- di -OMISSIS- e il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- - -OMISSIS-; b) degli Allegati n. 1 e n. 3 del verbale n. 3 della Commissione della suddetta procedura selettiva, relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni rispettivamente presentati dal ricorrente e dalla Prof.ssa -OMISSIS-; c) del verbale n. 4 del 18.05.2023, nella parte relativa alla valutazione complessiva resa dalla Commissione nei confronti del ricorrente e della Prof.ssa -OMISSIS-, alla luce del giudizio collegiale espresso sui relativi titoli e pubblicazioni, nonché laddove quest'ultima è stata indicata idonea alla chiamata a professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Ateneo barese per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS-; d) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale. quanto al ricorso incidentale: - del decreto n. -OMISSIS- del rettore dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro di approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia – ssd -OMISSIS- – -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia e Finanza, nonché di tutti gli atti ad esso connessi, compresi i verbali della commissione esaminatrice, limitatamente alla parte in cui non sono stati favorevolmente apprezzati determinati titoli e referenze dichiarati dalla Prof.ssa -OMISSIS- nel proprio curriculum.

Giustizia amministrativa202301330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva e decreto rettorale di approvazione degli atti e dichiarazione della candidata vincitrice per la chiamata di un professore universitario di prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e candidata vincitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione e le valutazioni comparative rese nella procedura ex art. 18, comma 1, l. 240/2010. Ha contestato la valutazione complessiva “buona” attribuitagli rispetto a quella “ottima” riconosciuta alla candidata vincitrice, deducendo sottostima del proprio curriculum e sovrastima di quello della controinteressata. In particolare, ha censurato: la valutazione dell’attività didattica, sostenendo che i propri corsi e incarichi avrebbero dovuto essere apprezzati maggiormente; la mancata considerazione dell’attività di Director di un master come attività istituzionale; la diversa valutazione dell’attività di supervisione di tesi e dottorandi; la mancata valorizzazione della partecipazione a gruppi di ricerca e del conferimento di un visiting professorship; la parità di giudizio sull’intensità della partecipazione a convegni, nonostante il maggior numero di partecipazioni dichiarate; la mancata considerazione dell’attività di referaggio e di consulenza presso istituzioni internazionali; la mancata valutazione di un MIUR research grant come servizio da assegnista di ricerca; infine, l’erroneità del giudizio “ottimo” sulle pubblicazioni della controinteressata, con riferimento agli indici bibliometrici e alla collocazione editoriale. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata valorizzazione di alcuni propri titoli e referenze.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che il giudizio comparativo della commissione costituisse una valutazione complessiva e qualitativa dei curricula, delle pubblicazioni e dell’attività didattica, non riconducibile a una sommatoria meccanica di punteggi e sindacabile solo in presenza di incoerenza, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, travisamento o disparità di trattamento. Quanto alla didattica, il Collegio ha rilevato che entrambi i candidati superavano la soglia quantitativa dei corsi prevalentemente riferiti al settore scientifico-disciplinare, ritenendo equivalenti le espressioni “maggioranza” e “maggioranza assoluta” utilizzate dalla commissione. Ha escluso che il ricorrente avesse dimostrato la natura gestionale-amministrativa dell’incarico di Director di un master, ritenendolo assimilabile al coordinamento di un corso di laurea; anche una sua eventuale diversa qualificazione non avrebbe comunque inciso sulla prevalenza della controinteressata. Ha ritenuto corretta la diversa valutazione della supervisione dei dottorandi, poiché il curriculum del ricorrente conteneva un elenco generico, privo dell’indicazione dei corsi di dottorato e dei settori disciplinari, mentre quello della controinteressata specificava gli studenti, i corsi, i settori e i progetti. Le precisazioni introdotte dal ricorrente solo in giudizio sono state qualificate come integrazione postuma del curriculum, non utilizzabile dalla commissione; è stato inoltre escluso un obbligo di soccorso istruttorio per acquisire informazioni mancanti. Quanto all’attività scientifica, il TAR ha osservato che il ricorrente aveva autonomamente collocato il grant ESRC e il visiting professorship tra grants, awards e visiting positions, senza dichiarare attività di direzione o coordinamento di gruppi di ricerca; la successiva qualificazione come co-direttore scientifico è stata ritenuta tardiva e incompatibile con autoresponsabilità e par condicio. La mancata valorizzazione del referaggio è stata ritenuta legittima, non essendo stato previsto tra i criteri; le consulenze presso istituzioni internazionali sono state considerate incarichi extra-accademici non automaticamente riconducibili al coordinamento di iniziative scientifiche. Il MIUR research grant non è stato valutato come servizio da assegnista poiché il ricorrente aveva ammesso che non era mai stato attivato né aveva dato luogo a un rapporto di servizio. La censura sulle pubblicazioni della controinteressata è stata respinta anche perché il criterio bibliometrico era soltanto uno dei parametri, insieme a originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza e continuità, e il ricorrente aveva peraltro ricevuto un giudizio migliore sulle proprie pubblicazioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura selettiva per la chiamata dei professori universitari di prima fascia; gli atti della procedura sono stati valutati dal giudice secondo i criteri predeterminati dalla commissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

  • l. 203/2005

    Richiamata nei criteri della procedura con riferimento al servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca; il TAR ha escluso la rilevanza del grant non attivato come effettivo servizio di assegnista.

  • l. 240/2010

    Richiamata nei criteri della procedura con riferimento al servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca; la valutazione presuppone l’effettivo svolgimento del rapporto di servizio.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, il giudizio finale della commissione costituisce una valutazione complessiva e qualitativa di pubblicazioni, curriculum e attività didattica, non riconducibile a una sommatoria meccanica di punteggi o di singoli indicatori; esso è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di incoerenza, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente disparità di trattamento.
  • Il candidato è responsabile della completezza e della chiarezza delle informazioni contenute nel curriculum presentato nella procedura selettiva; non può integrare in giudizio, mediante documenti o spiegazioni successive, elementi qualificanti non ricavabili dalla documentazione tempestivamente prodotta, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Non sussiste un obbligo della commissione esaminatrice di attivare il soccorso istruttorio per acquisire informazioni mancanti dal curriculum quando l’incompletezza riguarda elementi necessari alla valutazione sostanziale dei titoli o delle attività dichiarate.
  • Un titolo o un’esperienza possono essere valutati dalla commissione secondo la funzione e la qualificazione risultanti dal curriculum presentato; la diversa qualificazione prospettata successivamente dal candidato non impone una rivalutazione, soprattutto quando il criterio invocato non sia stato predeterminato o quando l’attività non sia oggettivamente riconducibile a quel criterio.
  • Il criterio relativo al servizio da assegnista di ricerca richiede l’effettivo svolgimento di un rapporto di servizio con tale qualifica; un finanziamento o grant formalmente attribuito, ma mai attivato e non seguito dall’instaurazione del rapporto, non è equiparabile al servizio valutabile.
  • La valutazione delle pubblicazioni non deve necessariamente derivare dall’applicazione isolata di un singolo indice bibliometrico, poiché la commissione può fondare il giudizio complessivo su una pluralità di criteri predeterminati, tra cui originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza, collocazione editoriale e continuità della produzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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