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Sentenza

Sentenza n. 621/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego integrale e successivo diniego parziale di accesso agli atti relativi alla verifica dei requisiti della candidata vincitrice in una procedura di mobilità volontaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato non vincitore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente comunale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e partecipante a una procedura di mobilità esterna volontaria per un posto di Specialista dell’Area Vigilanza, era risultato idoneo ma secondo classificato. Dopo la pubblicazione della graduatoria e l’immissione in ruolo della vincitrice, aveva presentato istanze di accesso documentale aventi a oggetto gli atti endoprocedimentali della selezione, le domande e dichiarazioni della vincitrice, il nulla osta dell’amministrazione di provenienza, i verbali e le comunicazioni relativi alla verifica dell’idoneità fisica, nonché gli accertamenti concernenti eventuali procedimenti disciplinari e ogni altra documentazione rilevante per il controllo della regolarità della procedura. L’amministrazione aveva dapprima differito l’accesso e poi negato l’ostensione, richiamando la genericità della richiesta, l’assenza di un nesso strumentale con la tutela di una posizione giuridica e la prevalenza della riservatezza, in particolare rispetto ai dati personali, sanitari e professionali della vincitrice. A seguito della seconda istanza, l’amministrazione aveva consentito soltanto un accesso parziale, oscurando i dati personali e rilasciando alcuni documenti, ma negando il nulla osta, il verbale di verifica dell’idoneità fisica e le comunicazioni relative ai controlli sui requisiti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale, dell’art. 60 d.lgs. 196/2003 e del regolamento sull’accesso della Città Metropolitana, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, motivazione apparente o irragionevole e illogicità manifesta. Ha sostenuto che, quale candidato idoneo e immediatamente successivo alla vincitrice, fosse titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso a tutti gli atti della procedura, anche interni e istruttori, e che l’eventuale tutela dei dati sanitari avrebbe potuto essere assicurata mediante oscuramento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione dell’amministrazione relativa all’inammissibilità dei motivi aggiunti o alla cessazione parziale della materia del contendere, rilevando che la seconda istanza aveva ampliato e specificato la documentazione richiesta e che i documenti già ostesi non coincidevano con quelli oggetto della prima istanza. Nel merito, ha ritenuto che il partecipante a una procedura selettiva, risultato idoneo ma superato da altro candidato, abbia un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione relativa alla procedura e alla verifica dei requisiti del vincitore, poiché tale conoscenza è strumentale al controllo della regolarità della competizione e alla tutela della propria posizione. La richiesta non è stata considerata esplorativa o sproporzionata, essendo sufficientemente individuati i documenti e sussistendo il necessario nesso di strumentalità. Il giudice ha affermato che la riservatezza dei terzi recede, in linea generale, rispetto all’accesso difensivo del concorrente, anche quando i documenti siano stati acquisiti dall’amministrazione nel corso della procedura e contengano dati personali o sanitari. Tuttavia, per i dati relativi alla salute trovano applicazione il requisito della stretta indispensabilità e il criterio della parità di rango. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato la stretta indispensabilità della conoscenza delle specifiche patologie o delle ragioni delle valutazioni mediche; anzi, aveva chiesto l’oscuramento dei dati sanitari. Il TAR ha quindi ordinato alla Città Metropolitana di consentire, entro venti giorni, l’accesso a tutta la documentazione richiesta con le istanze del 6 marzo e del 13 aprile 2026, comprendendo le dichiarazioni rese dalla vincitrice e le verifiche d’ufficio sui requisiti di idoneità al servizio e sull’assenza o presenza di procedimenti e sanzioni disciplinari. L’ostensione deve però omettere le specifiche patologie, le ragioni delle valutazioni mediche, le ragioni di eventuali sanzioni o procedimenti disciplinari e ogni altro dato non necessario, consentendo l’indicazione della sola esistenza e tipologia delle eventuali sanzioni o procedure. Ricorso e motivi aggiunti sono stati accolti; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il partecipante a una procedura selettiva, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale e di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la situazione da tutelare, può accedere agli atti della procedura, inclusi gli atti interni e istruttori.

  • art. 22, comma 1, l. 241/1990

    La partecipazione alla selezione e il collocamento in graduatoria concretizzano una posizione differenziata idonea a fondare la legittimazione all’accesso alla documentazione concernente la procedura e la verifica dei requisiti degli altri candidati.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

    L’accesso difensivo prevale, in linea generale, sulla riservatezza dei terzi; quando i documenti contengono dati sanitari o altri dati particolarmente sensibili, l’ostensione è subordinata alla stretta indispensabilità e deve essere limitata ai dati effettivamente necessari.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    «La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata».

    La motivazione dell’istanza deve rappresentare in modo puntuale e specifico la finalità dell’accesso, consentendo all’amministrazione di verificare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è ammesso nei limiti previsti dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990, ossia quando sia strettamente indispensabile e la situazione giuridica tutelata sia di rango almeno pari.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    La richiesta di accesso deve essere comunicata al controinteressato, affinché possa proporre una motivata opposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti nella diffusione della pronuncia.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento dei dati identificativi nella pubblicazione della decisione.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva pubblica che sia risultato idoneo ma non vincitore, soprattutto quando si trovi in posizione immediatamente successiva al vincitore, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti della procedura e alla documentazione utilizzata per verificare i requisiti degli altri candidati, poiché tale accesso è strumentale al controllo della regolarità della competizione e alla tutela della propria posizione.
  • L’accesso difensivo può riguardare anche domande, dichiarazioni, titoli, verbali, schede valutative, comunicazioni e documenti istruttori relativi agli altri partecipanti, non essendo limitato agli atti finali o alla posizione personale dell’istante.
  • La partecipazione a una selezione pubblica comporta l’assoggettamento del candidato alle iniziative conoscitive degli altri concorrenti dirette a verificare trasparenza, imparzialità e regolarità della procedura; la riservatezza dei dati personali dei concorrenti recede, in linea generale, rispetto all’accesso strumentale alla difesa di una posizione giuridica rilevante.
  • Quando la documentazione contiene dati relativi alla salute, l’accesso difensivo è ammesso soltanto se il richiedente dimostra la stretta indispensabilità della conoscenza di tali dati e la posizione tutelata ha rango almeno pari; l’ostensione deve comunque essere limitata, mediante oscuramento delle specifiche patologie, delle ragioni delle valutazioni mediche e degli altri dati eccedenti.
  • In presenza di documentazione sanitaria relativa alla verifica dei requisiti di partecipazione, è consentito comunicare l’esito della verifica, l’eventuale inidoneità totale o parziale e le informazioni necessarie sul possesso del requisito, senza rendere conoscibili le specifiche patologie o le motivazioni cliniche sottostanti.
  • La motivazione dell’istanza di accesso difensivo deve indicare in modo puntuale e specifico il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; tuttavia, quando il richiedente è un concorrente della medesima procedura e individua gli atti concernenti la verifica dei requisiti del vincitore, il nesso di strumentalità non può essere escluso mediante un generico richiamo alla privacy o alla natura interna degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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