Sentenza n. 1782/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe, comunicata il 9 giugno 2026, di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026, con i relativi atti dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente, frequentante nell’anno scolastico 2025/2026 una classe dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, ha impugnato la non ammissione all’Esame di Stato, deliberata dal Consiglio di classe per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e la permanenza di carenze dopo le attività di recupero. Nel quadro finale risultavano tre insufficienze: 5 in Matematica, 5 in Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni e 4 in Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. Il ricorrente ha dedotto difetto e apparenza della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, omessa considerazione dei risultati positivi e del voto di comportamento, manifesta illogicità e sproporzione, carenza di trasparenza, insufficiente verbalizzazione delle operazioni collegiali e mancata dimostrazione dell’effettiva incidenza delle attività di recupero. In particolare, ha contestato che non fossero specificati gli obiettivi formativi, le competenze carenti e il peso delle criticità sulla preparazione complessiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione, letta insieme agli atti dello scrutinio e alla documentazione scolastica, fosse sufficiente a fondare la non ammissione sulle carenze persistenti e sulle tre insufficienze, una delle quali grave. Le valutazioni derivavano da verifiche scritte, pratiche e orali svolte durante l’anno e da prove successive alle attività di sostegno e recupero; non risultava quindi una decisione basata sulla mera rilevazione numerica né priva di istruttoria. Ha escluso che i risultati positivi in altre discipline e il voto di comportamento fossero stati ignorati: essi rientravano nella valutazione complessiva, ma non dovevano necessariamente prevalere sulle carenze accertate. Non ha ravvisato manifesta illogicità o sproporzione, osservando che l’ammissione presuppone valutazioni almeno sufficienti nelle discipline scrutinate e che la diversa lettura del profitto proposta dal ricorrente sollecitava un riesame del merito tecnico, precluso al giudice in assenza di arbitrarietà, travisamento o irrazionalità dimostrati. Ha respinto anche le censure sulla verbalizzazione e sulla mancata indicazione delle singole votazioni, non essendo state indicate anomalie concrete capaci di incidere sulla formazione della volontà collegiale o sul contenuto della decisione. Le contestazioni sulle attività di recupero non hanno condotto all’annullamento: la loro eventuale carenza non vizia di per sé il giudizio, che deve fondarsi sulle competenze effettivamente raggiunte; inoltre, nel caso concreto risultavano documentati interventi di sostegno, comunicazioni allo studente e alla famiglia e verifiche del recupero. Spese compensate per la complessità delle questioni e il bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche è esterno e di legittimità: non consente di sostituire il giudizio del giudice a quello tecnico del Consiglio di classe e può condurre all’annullamento solo in presenza di vizi evidenti, quali difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o incongruenza della motivazione.
- La decisione sulla non ammissione all’Esame di Stato richiede una valutazione complessiva della preparazione rispetto agli obiettivi formativi; i voti positivi in alcune discipline e il voto di comportamento devono essere considerati, ma non prevalgono necessariamente sulle carenze ritenute ostative dal Consiglio di classe.
- La motivazione del giudizio scolastico va apprezzata alla luce dell’insieme degli atti e del percorso valutativo documentato: verifiche svolte durante l’anno, attività di recupero e prove di accertamento possono dimostrare che la decisione non è una mera rilevazione numerica né è priva di base istruttoria.
- Le carenze nella verbalizzazione delle operazioni collegiali o l’omessa indicazione di singole votazioni intermedie non determinano di per sé l’illegittimità della deliberazione finale: occorre allegare concrete anomalie che abbiano compromesso la corretta formazione della volontà collegiale o prodotto un vizio sostanziale.
- Eventuali carenze nell’attivazione di interventi di recupero o nell’informazione alla famiglia non viziano automaticamente il giudizio scolastico, che deve fondarsi sulle competenze effettivamente raggiunte dallo studente; resta comunque rilevante, ai fini dell’istruttoria, la documentazione delle misure predisposte e delle successive verifiche.
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