Cassazione Civile, Ordinanza n. 17354/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2001, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione, insieme ad altri comproprietari, di un terreno edificabile, assumendo come prezzo effettivo un valore più elevato rispetto a quello indicato nel rogito in base a un precedente accertamento ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: la nullità della notificazione dell'avviso di rettifica presupposto, eseguita a mani di un nipote infraquattordicenne e non convivente; l'erroneità del calcolo della plusvalenza; l'insufficienza della motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'Ufficio avesse fatto leva solo sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro e non su elementi effettivi del maggior corrispettivo. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in sede di rinvio dopo una prima cassazione per vizio di inammissibilità dell'appello erariale, aveva invece ritenuto legittima la presunzione di corrispondenza tra valore definito ai fini del registro e prezzo incassato, ritenendo non superata tale presunzione dal contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'avviso di rettifica per violazione delle norme sulla notificazione; 2) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, norma interpretativa che esclude la presunzione di maggior corrispettivo fondata solo sul valore accertato ai fini del registro, oltre a omesso esame dell'assenza di un vero accertamento con adesione sul registro; 3) omesso esame e violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo di aver fornito elementi idonei a vincere la presunzione, tra cui il bilancio della cooperativa acquirente e l'appostamento a riserva della differenza di valore.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo e il terzo. Ha ritenuto applicabile, anche alla fattispecie, l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e retroattiva, secondo cui nelle cessioni di immobili l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha quindi affermato che l'Ufficio aveva illegittimamente fondato la presunzione esclusivamente su tale dato, senza indicare ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. La sentenza della CTR è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per sopravvenienza normativa; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione eseguita a persona ritenuta incapace di ricevere l'atto.
richiamato dal ricorrente in tema di relata di notificazione e attestazioni dell'ufficiale giudiziario.
art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015
"Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347"
norma interpretativa e retroattiva; impedisce di presumere il maggior corrispettivo solo dal valore definito ai fini del registro.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
la presunzione di maggior corrispettivo richiede elementi gravi, precisi e concordanti, non il solo valore registrale.
la sentenza di rinvio è vincolante quanto alla ratio di giudizio; lo ius superveniens può rilevare nel giudizio di rinvio e in cassazione.
la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicabile alle amministrazioni dello Stato, che operano con prenotazione a debito.
art. 67, comma 1, lett. a), TUIR
ricompone le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili.
richiamato per la disciplina di determinazione delle plusvalenze immobiliari.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle plusvalenze da cessione di immobili, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fondare la presunzione di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.
- La norma interpretativa sopravvenuta che esclude la presunzione basata esclusivamente sul valore registrale si applica retroattivamente anche ai giudizi pendenti e al giudizio di rinvio.
- Per superare la contestazione sul prezzo effettivo, l'Amministrazione deve allegare e provare, oltre al valore registrale, ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la presunzione.
- Se la decisione di merito è viziata solo perché applica una presunzione non più consentita dalla disciplina interpretata autenticamente, la Cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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