Cassazione Penale, Ordinanza n. 38014/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato tributario e l'assoluzione per un diverso capo. Con il primo ricorso ha dedotto: (1) violazione degli artt. 192, 530 e 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che anche per il capo a) avrebbe dovuto essere pronunciata assoluzione per mancanza di prova circa l'inesistenza delle operazioni fatturate; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nel presente processo e quelli già definiti con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecce, allegando identità normativa, contiguità temporale e medesimo movente; (3) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, assumendo che il giudice non avrebbe valorizzato il comportamento successivo al reato e le condizioni personali e sociali dell'imputato. Con il secondo ricorso ha lamentato: (1) violazione di legge, manifesta illogicità e travisamento della prova, per asserito mancato esame delle censure di appello, specie in relazione alla testimonianza di un ufficiale di p.g., e per il ricorso a presunzioni tributarie semplici, sostenendo che non si potesse escludere l'operatività della società dell'imputato; (2) ulteriore violazione di legge e carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che dirette a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Quanto al merito, la Corte di appello aveva già ricostruito in modo analitico la mancanza di organizzazione, mezzi e risorse della società, nonché l'assenza di documentazione contabile, fiscale e strutturale, da cui desumeva che le fatture contestate riguardassero operazioni inesistenti. In relazione alla testimonianza richiamata dalla difesa, la Cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a prospettare letture alternative e generiche, senza evidenziare reali vizi di legittimità. È stato inoltre confermato il diniego della continuazione, poiché i fatti risultavano commessi in contesti diversi e senza elementi di collegamento idonei a dimostrare un unico disegno criminoso; non bastava il mero richiamo a uno stile di vita illecito. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dei precedenti penali, della gravità dei fatti, dell'entità dell'imposta evasa, del numero di fatture e della personalità dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato nel merito; la Corte esclude che esso sia configurabile tra fatti privi di collegamento concreto e riferiti a contesti diversi.
norma incriminatrice applicata al capo a), relativo all'utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti, confermata nei gradi di merito.
invocato dalla difesa in tema di valutazione della prova; la Corte ritiene non consentita una rivalutazione del compendio probatorio in cassazione.
richiamato per sostenere la richiesta assolutoria; la Corte osserva che i giudici di merito hanno già accertato in modo coerente l'inesistenza delle operazioni fatturate.
comma 1, lettere b) ed e)
usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte reputa le doglianze non specifiche e dirette a contestare il fatto più che la legittimità della motivazione.
richiamato per le attenuanti generiche; la loro negazione è ritenuta adeguatamente motivata in base ai precedenti e alla gravità dei fatti.
utilizzato per censurare il trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene congrua la valutazione di gravità, danno erariale e personalità dell'imputato.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e della prova: i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito o a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non indicano specifici vizi di legge o di motivazione rilevanti.
- La prova dell'inesistenza di operazioni fatturate può essere desunta da un quadro probatorio unitario e coerente, comprensivo della mancanza di organizzazione aziendale, di documentazione contabile e fiscale, di personale, di sede o di indicazioni concretamente riferibili alle prestazioni contestate.
- Per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente l'allegazione di un generico medesimo stile di vita illecito o la mera identità della fattispecie astratta: occorrono elementi concreti di collegamento tra i fatti e la dimostrazione di un unico disegno criminoso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito offre una motivazione congrua fondata su precedenti penali, gravità del fatto, entità del danno o dell'imposta evasa, numero delle condotte e personalità dell'imputato; non è necessario valorizzare in senso favorevole scelte difensive o allegazioni non specificamente dimostrate.
- La sottoposizione dell'imputato ad esame, quando dipende da una scelta difensiva, non costituisce di per sé comportamento processuale di particolare rilievo idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
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