Cassazione Civile, Ordinanza n. 33936/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente era destinataria di un pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 per cartelle che assumeva non notificate. Dopo avere ottenuto la sospensione del ruolo in sedi giudiziarie e aver aderito alla definizione agevolata del debito, chiedeva alla banca terza pignorata lo svincolo delle somme e, in particolare, del conto corrente assoggettato a vincolo. A fronte del rifiuto o mancato svincolo, aveva intrapreso un giudizio ordinario per ottenere la rimozione degli effetti della procedura esecutiva e il risarcimento dei danni. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 629, 630, 632 c.p.c., 159-ter disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, una volta aderita alla definizione agevolata, il terzo pignorato avrebbe dovuto procedere automaticamente allo svincolo delle somme senza bisogno di un provvedimento del giudice dell’esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva affermato la necessità di introdurre un’apposita azione davanti al giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio con agente della riscossione, debitore e terzo pignorato, per far valere l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e per ottenere lo svincolo delle somme. La Corte ha richiamato il principio per cui il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72-bis configura un processo esecutivo speciale, soggetto alla direzione del giudice dell’esecuzione e inserito in un sistema chiuso di rimedi. Ha quindi confermato che lo svincolo non può avvenire automaticamente per iniziativa del terzo pignorato, ma richiede comunque un’istanza del debitore al giudice dell’esecuzione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la decisione impugnata.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'effetto estintivo o improseguibile della procedura esecutiva.
art. 159-ter disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'esecuzione e dei suoi effetti.
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte lo qualifica come disciplina di un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, seppure con caratteri di specialità, soggetto alla direzione del giudice dell'esecuzione.
art. 6, comma 5, d.l. n. 193/2016
menzionato nella motivazione della Corte d'appello come possibile fonte di improseguibilità dell'azione esecutiva.
richiamato per la definizione accelerata e la conformità tra proposta e decisione collegiale.
base per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
base per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 lo svincolo delle somme non consegue automaticamente alla sopravvenuta adesione del debitore a una definizione agevolata, ma richiede un intervento del giudice dell'esecuzione.
- L'esecuzione esattoriale presso terzi, pur connotata da specialità, resta un processo esecutivo soggetto alla direzione del giudice dell'esecuzione e ai rimedi tipici del sistema esecutivo.
- Le contestazioni volte a far valere l'inesistenza o l'improseguibilità dell'azione esecutiva devono essere introdotte con gli strumenti propri dell'esecuzione forzata e nel contraddittorio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a reiterare una tesi già disattesa senza censurare specificamente l'affermazione decisiva del giudice di merito.
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