Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un soggetto destinatario di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 ha agito per ottenerne l'annullamento e la cancellazione dell'ipoteca, deducendo vizi formali dell'atto e, comunque, la prescrizione di tutte le pretese creditorie a fondamento dell'iscrizione. Il Tribunale di Sassari ha dichiarato, per i diversi crediti richiamati a base dell'ipoteca, il difetto di giurisdizione per quelli tributari, la competenza funzionale del giudice del lavoro per quelli contributivi e la competenza per materia del giudice di pace per le sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione straordinaria ex art. 111 Cost. era proposta contro una sentenza di primo grado non immediatamente ricorribile per cassazione, poiché la controversia riguarda l'impugnazione di ipoteca esattoriale, qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione e dunque decisa con sentenza appellabile. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare il principio dell'apparenza, poiché il giudice di primo grado non aveva qualificato in modo espresso e specifico le singole contestazioni come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ha infine osservato che, quanto alla declaratoria sulla competenza per le sanzioni del codice della strada, il mezzo corretto sarebbe stato il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite le ulteriori censure relative a giurisdizione e competenza, osservando comunque che le questioni sui crediti tributari e contributivi non avrebbero consentito di superare il difetto del mezzo di impugnazione e che, per la parte relativa alle sanzioni del codice della strada, la pronuncia sulla competenza era comunque impugnabile solo con regolamento di competenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
L'iscrizione ipotecaria esattoriale impugnata è stata ricondotta a questa norma; la relativa contestazione integra un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione.
art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Richiamato per analogia con il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anch'esso qualificato dalla giurisprudenza come azione di accertamento negativo e oggetto di sentenza appellabile.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è stato ritenuto inammissibile perché proposto contro una sentenza di primo grado non ricorribile direttamente ai sensi di tale disposizione.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.
La Corte osserva che solo una espressa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi avrebbe potuto rendere astrattamente esperibile il ricorso straordinario, cosa che nel caso concreto non è avvenuta.
Le pronunce sulla competenza che non definiscono il merito sono impugnabili esclusivamente con regolamento di competenza; il ricorso proposto non rispettava tale via.
art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2011
Richiamato con riferimento alle opposizioni relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, trattate come opposizione recuperatoria e soggette a giudizio di merito in doppio grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 integra, in via generale, un'azione di accertamento negativo della pretesa sottostante e dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione definito con sentenza appellabile, non con ricorso straordinario immediato per cassazione.
- Il principio dell'apparenza nel mezzo di impugnazione opera solo se il giudice di primo grado abbia qualificato in modo espresso e specifico l'azione o la domanda; non basta una generica indicazione dell'oggetto del giudizio o un esame delle questioni per materia.
- Quando la sentenza di primo grado contiene una pronuncia sulla competenza priva di decisione di merito, il mezzo di impugnazione è il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; un ricorso per cassazione proposto in via diversa è inammissibile.
- Se la censura riguarda una pluralità di crediti eterogenei a base dell'iscrizione ipotecaria, la qualificazione del rimedio processuale va compiuta con riferimento alla natura effettiva delle singole contestazioni; in assenza di una specifica qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non si apre la via del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →