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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26020/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. che aveva annullato le cartelle di pagamento notificate a carico della società Piemme s.n.c. e, in recupero, a carico della socia Patrizia Orlando. Il motivo principale (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291, 2293 c.c. e dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973: la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che il regime della solidarietà tributaria coincida pienamente con la solidarietà civilistica, sostenendo che per rispettare i termini di decadenza l'Amministrazione doveva notificare l'atto sia al debitore principale (la società) sia ai coobbligati (la socia), mentre secondo l'Agenzia la notifica a uno dei debitori solidali è sufficiente per produrre effetti conservativi e per evitare la decadenza dell'azione accertatrice e di riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla C.T.R. per il Piemonte. La Corte ha affermato che l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, unitamente al principio della responsabilità solidale dei soci delle società di persone (art. 2291 c.c.), consente che la notifica dell'atto (o della cartella) ad uno dei debitori iscritti a ruolo produca effetti conservativi anche nei confronti degli altri coobbligati, senza che sia necessario applicare l'art. 1310 c.c.; ha inoltre precisato che ciò non lede il diritto di difesa del socio, dal momento che il socio può impugnare la cartella o chiedere la notifica degli atti presupposti se ne ha bisogno per esercitare la propria difesa.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di decadenza "del terzo anno successivo... per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973"; decorrenza dalla notifica della cartella "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede"

    La Corte interpreta l'art. 25 nel senso che la notifica della cartella ad uno dei soggetti indicati (debitor iscritto o coobbligato) è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale e produce effetti conservativi anche nei confronti degli altri coobbligati; non è necessario che l'atto sia notificato simultaneamente a tutti.

  • art. 2291 cod. civ.

    responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società

    La responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle società di persone è operante anche in materia tributaria: l'accertamento e il titolo esecutivo formato nei confronti della società possono spiegare effetti esecutivi anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

  • art. 2304 cod. civ.

    condizione che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima

    La possibilità di escutere i soci è subordinata al rispetto del beneficium excussionis (verificata l'insufficienza del patrimonio sociale), principio richiamato dalla Corte quale compatibile con la prassi di notifica ad uno solo dei coobbligati.

  • art. 1310 cod. civ.

    la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido ... non ha effetto contro gli altri debitori

    La Corte rileva che non è necessario appellarsi a questo articolo per estendere gli effetti della notifica tra coobbligati nel diritto tributario: l'art. 25 d.P.R. n. 602 e la disciplina tributaria speciale già producono l'effetto conservativo desiderato.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis

    Rilevante ai fini del termine decadenziale previsto dall'art. 25: le somme liquidate a seguito di questa attività rientrano nel termine di decadenza disciplinato dall'art. 25, il quale trova applicazione anche quando il credito deriva da tali liquidazioni.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impugnazione della cartella di pagamento o dell'avviso di mora ... ultimo periodo

    La Corte riconferma che l'impugnazione della cartella o dell'avviso di mora può servire anche a contestare la pretesa originaria e gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati, offrendo al socio uno strumento di tutela processuale efficace.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento o di un atto idoneo ad impedire la decadenza ad uno dei debitori solidali (es. la società) ha effetto conservativo anche nei confronti degli altri coobbligati; non è sempre necessario notificare simultaneamente l'atto a tutti i coobbligati entro il termine decadenziale.
  • La specialità del diritto tributario giustifica una disciplina non completamente sovrapponibile alla solidarietà civilistica: l'art. 25 d.P.R. 602/1973 attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di notificare alternativamente al debitore iscritto o al coobbligato.
  • Il socio illimitatamente responsabile conserva comunque strumenti di difesa: può chiedere la notifica degli atti impositivi presupposti, impugnare la cartella o l'avviso di mora e contestare l'esistenza o la quantificazione del debito anche se non ha ricevuto l'atto impositivo originario.
  • La opponibilità verso il socio di un titolo esecutivo formato nei confronti della società è ammessa: una sentenza definitiva o un titolo esecutivo relativo alla società può costituire titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, ferma la verifica del beneficium excussionis quando previsto.
  • Nella pratica, chi agisce per la riscossione può scegliere di notificare l'atto al debitore principale o al coobbligato; la scelta non determina automaticamente la perdita dei termini decadenziali per l'Amministrazione, purché sia assicurato l'effetto conservativo previsto dalla normativa tributaria.
  • In caso di recesso del socio anteriore alla notifica, l'Amministrazione deve facilitare l'esercizio del diritto di difesa del socio (ad es. notificando gli atti presupposti o fornendo adeguata informazione nella cartella), altrimenti sussiste una possibile lesione del diritto di difesa.

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