Cassazione Civile, Sentenza n. 26020/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. che aveva annullato le cartelle di pagamento notificate a carico della società Piemme s.n.c. e, in recupero, a carico della socia Patrizia Orlando. Il motivo principale (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291, 2293 c.c. e dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973: la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che il regime della solidarietà tributaria coincida pienamente con la solidarietà civilistica, sostenendo che per rispettare i termini di decadenza l'Amministrazione doveva notificare l'atto sia al debitore principale (la società) sia ai coobbligati (la socia), mentre secondo l'Agenzia la notifica a uno dei debitori solidali è sufficiente per produrre effetti conservativi e per evitare la decadenza dell'azione accertatrice e di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla C.T.R. per il Piemonte. La Corte ha affermato che l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, unitamente al principio della responsabilità solidale dei soci delle società di persone (art. 2291 c.c.), consente che la notifica dell'atto (o della cartella) ad uno dei debitori iscritti a ruolo produca effetti conservativi anche nei confronti degli altri coobbligati, senza che sia necessario applicare l'art. 1310 c.c.; ha inoltre precisato che ciò non lede il diritto di difesa del socio, dal momento che il socio può impugnare la cartella o chiedere la notifica degli atti presupposti se ne ha bisogno per esercitare la propria difesa.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di decadenza "del terzo anno successivo... per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973"; decorrenza dalla notifica della cartella "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede"
La Corte interpreta l'art. 25 nel senso che la notifica della cartella ad uno dei soggetti indicati (debitor iscritto o coobbligato) è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale e produce effetti conservativi anche nei confronti degli altri coobbligati; non è necessario che l'atto sia notificato simultaneamente a tutti.
responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società
La responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle società di persone è operante anche in materia tributaria: l'accertamento e il titolo esecutivo formato nei confronti della società possono spiegare effetti esecutivi anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
condizione che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima
La possibilità di escutere i soci è subordinata al rispetto del beneficium excussionis (verificata l'insufficienza del patrimonio sociale), principio richiamato dalla Corte quale compatibile con la prassi di notifica ad uno solo dei coobbligati.
la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido ... non ha effetto contro gli altri debitori
La Corte rileva che non è necessario appellarsi a questo articolo per estendere gli effetti della notifica tra coobbligati nel diritto tributario: l'art. 25 d.P.R. n. 602 e la disciplina tributaria speciale già producono l'effetto conservativo desiderato.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
Rilevante ai fini del termine decadenziale previsto dall'art. 25: le somme liquidate a seguito di questa attività rientrano nel termine di decadenza disciplinato dall'art. 25, il quale trova applicazione anche quando il credito deriva da tali liquidazioni.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impugnazione della cartella di pagamento o dell'avviso di mora ... ultimo periodo
La Corte riconferma che l'impugnazione della cartella o dell'avviso di mora può servire anche a contestare la pretesa originaria e gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati, offrendo al socio uno strumento di tutela processuale efficace.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento o di un atto idoneo ad impedire la decadenza ad uno dei debitori solidali (es. la società) ha effetto conservativo anche nei confronti degli altri coobbligati; non è sempre necessario notificare simultaneamente l'atto a tutti i coobbligati entro il termine decadenziale.
- La specialità del diritto tributario giustifica una disciplina non completamente sovrapponibile alla solidarietà civilistica: l'art. 25 d.P.R. 602/1973 attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di notificare alternativamente al debitore iscritto o al coobbligato.
- Il socio illimitatamente responsabile conserva comunque strumenti di difesa: può chiedere la notifica degli atti impositivi presupposti, impugnare la cartella o l'avviso di mora e contestare l'esistenza o la quantificazione del debito anche se non ha ricevuto l'atto impositivo originario.
- La opponibilità verso il socio di un titolo esecutivo formato nei confronti della società è ammessa: una sentenza definitiva o un titolo esecutivo relativo alla società può costituire titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, ferma la verifica del beneficium excussionis quando previsto.
- Nella pratica, chi agisce per la riscossione può scegliere di notificare l'atto al debitore principale o al coobbligato; la scelta non determina automaticamente la perdita dei termini decadenziali per l'Amministrazione, purché sia assicurato l'effetto conservativo previsto dalla normativa tributaria.
- In caso di recesso del socio anteriore alla notifica, l'Amministrazione deve facilitare l'esercizio del diritto di difesa del socio (ad es. notificando gli atti presupposti o fornendo adeguata informazione nella cartella), altrimenti sussiste una possibile lesione del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26004/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26005/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26006/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26007/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26008/2022 del 05/09/2022
- Sentenza civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26009/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →