Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (affittuaria)
La controversia
La controversia nasce dall'affitto di un'azienda di produzione vitivinicola. La società affittuaria ha eseguito, a proprie spese, lavori indicati come impianto di "prima pioggia" per il trattamento delle acque meteoriche e ha chiesto il rimborso alla concedente. I giudici di merito hanno qualificato l'opera come manutenzione straordinaria dell'azienda e hanno ritenuto che essa fosse a carico della concedente, non essendo coperta dall'esonero convenzionale richiamato in relazione all'art. 1617 c.c. La concedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che le questioni sollevate in appello non erano nuove eccezioni ma mere difese; (2) violazione degli artt. 426, 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 1617 c.c., deducendo che la questione sulla portata della clausola di esonero non era tardiva; (3) violazione degli artt. 1617, 1621, 1176, comma 2, 1173, 1322 e 1372 c.c., contestando la qualificazione dell'intervento come manutenzione straordinaria e sostenendo che si trattasse di trasformazione strutturale, comunque riconducibile all'art. 1617 c.c. e non dovuta alla concedente; (4) violazione dell'art. 113 del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 26/2013, affermando che non esisteva alcun obbligo normativo di realizzare l'impianto di prima pioggia per un'azienda vitivinicola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non rispettassero l'onere di completa allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato in modo preciso gli atti e i documenti su cui fondava le proprie censure, né ne aveva trascritto adeguatamente il contenuto, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze e la natura di mere difese delle questioni prospettate. Ha inoltre rilevato che mancava un'adeguata censura della clausola contrattuale n. 3 su cui si fondava la motivazione d'appello. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendeva dal primo: mirava infatti a reintrodurre nel giudizio di legittimità questioni di fatto già reputate tardive dalla corte territoriale senza una valida impugnazione della relativa ratio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le questioni nuove introdotte in appello sono inammissibili; la ricorrente sosteneva che si trattasse invece di mere difese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto valutare le questioni come mere difese e applicare correttamente il diritto, ma senza adeguata allegazione del materiale processuale.
Invocati per contestare la tardività delle difese in appello, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Norma richiamata in tema di obblighi del concedente nell'affitto d'azienda e di esonero convenzionale; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'esonero riguardasse solo le opere ordinarie.
Richiamato per affermare che le opere di manutenzione straordinaria rientravano comunque nella sfera di competenza del concedente.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la conduttrice avrebbe dovuto accorgersi preventivamente della necessità dell'impianto.
Richiamato insieme alle altre norme sull'obbligazione per contestare il titolo del rimborso.
Richiamato per sostenere la rilevanza dell'autonomia contrattuale nella distribuzione degli oneri tra le parti.
Richiamato per contestare l'efficacia vincolante dell'assetto negoziale così come interpretato dai giudici di merito.
art. 113 del d.lgs. n. 152/2006
Invocato per negare l'esistenza di un obbligo legale di realizzare l'impianto di prima pioggia nel caso concreto.
art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento regionale n. 26/2013
Richiamato insieme al d.lgs. 152/2006 per sostenere l'assenza di un obbligo normativo di trattamento delle acque piovane.
art. 1, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2013
Richiamato dalla ricorrente per escludere l'applicabilità della disciplina invocata dalla controparte.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere la completa indicazione degli atti e documenti rilevanti e della loro collocazione processuale; il difetto comporta inammissibilità della censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il documento richiamato deve essere anche allegato al ricorso, a pena di improcedibilità, se non già validamente prodotto e localizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dopo la declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge o per vizi processuali è inammissibile se il ricorrente non indica in modo preciso e completo gli atti e i documenti posti a fondamento della doglianza, con la loro collocazione nei fascicoli di merito, e non ne riporta il contenuto essenziale.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche quando si deduca che una determinata questione sia stata erroneamente qualificata come nuova o tardiva: occorre trascrivere e localizzare gli atti da cui risulti la natura di mera difesa o di eccezione.
- Se una decisione di merito si fonda anche su una specifica clausola contrattuale, il ricorso deve censurare in modo puntuale quella ratio; l'omessa contestazione della base argomentativa autonoma della sentenza rende la doglianza inidonea.
- La doglianza volta a far valere l'erronea interpretazione di norme sostanziali o regolamentari è inammissibile se non è preceduta da una valida critica delle preclusioni processuali che hanno impedito l'esame della questione nel merito.
- In presenza di un ricorso inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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