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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24556/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme corrisposte dalle società ai "coadiutori" nominati dall'amministratore giudiziario e delle somme percepite dall'amministratore giudiziario a titolo di anticipazione sui compensi. La difesa sosteneva la violazione degli artt. 35, 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011 e un vizio di motivazione: i soggetti dovevano essere qualificati come "coadiutori" (con oneri a carico dell'Erario) e le somme corrisposte all'amministratore giudiziario erano solo anticipazioni del suo compenso e non oneri a carico delle società.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata: le prestazioni rese dai soggetti indicati come "coadiutori" erano in concreto attività ordinarie a favore delle società (attività dinamiche e produttive) e dunque qualificabili come "collaborazioni" la cui spesa grava sulla gestione societaria; il compenso dell'amministratore giudiziario è stato considerato spesa di gestione inerente al mantenimento della produttività aziendale e quindi a carico delle società. Rigettata la richiesta di restituzione e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Resta comunque salva l'eventuale azione di responsabilità in sede civile (art. 2476 c.c.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35

    "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati"

    La norma consente che l'amministratore giudiziario si avvalga di coadiutori per gestioni complesse; i coadiutori sono soggetti che operano a supporto dell'ufficio pubblico di amministrazione e, se la loro attività è effettivamente diretta all'esercizio delle incombenze dell'amministrazione giudiziaria, il relativo onere può gravare sull'Erario. Tuttavia, la qualificazione deve risultare dalla concreta natura dell'attività svolta.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 42

    Disciplina il conto della gestione e le spese sostenute dall'amministratore giudiziario; le spese imputate come "spese di gestione" (anche per il mantenimento della produttività aziendale) gravano sulla gestione e non sono rimborsabili dallo Stato in caso di dissequestro.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 43

    Parte del sistema normativo delle misure di prevenzione patrimoniale; richiamata per il contesto normativo rilevante all'imputazione delle spese ma non specificamente citata nel provvedimento se non come riferimento sistematico.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 10

    Norma sul codice dei beni culturali richiamata per le particolari cautele quando i beni sottoposti a sequestro rientrano nella materia dei beni culturali: in tali casi la composizione dell'ufficio di coadiuzione deve rispettare i soggetti indicati dall'art. 9-bis.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 9-bis

    Indica i soggetti idonei per la gestione di beni culturali; citato per sottolineare il criterio di qualificazione dei coadiutori quando siano in gioco beni culturali.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma processuale richiamata nella trattazione dei limiti di enunciazione dei motivi in sede di legittimità (articolazione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione).

  • cod. civ., art. 2476

    Norma recante la disciplina della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata: richiamata per evidenziare la possibilità per le società di esperire un'azione di responsabilità civile per nomine e compensi ritenuti superflui o eccessivi.

Massime di principio

  • Distinguere coadiutore da collaboratore valutando la natura e la direzione dell'attività: se la prestazione è resa a favore dell'ufficio di custodia (attività statica, di supporto all'amministrazione giudiziaria) si può trattare di coadiutore; se è resa in favore della società per mantenere o accrescere la produttività (attività dinamica), è un collaboratore e la spesa grava sulla gestione societaria.
  • La qualificazione formale non è determinante se la sostanza delle prestazioni dimostra che l'attività è stata svolta per la società: indizi rilevanti sono il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e l'instaurazione successiva di rapporti contrattuali con la società.
  • I compensi dell'amministratore giudiziario, quando diretti a preservare la continuità aziendale e la produttività, vanno di norma imputati alla gestione e non rimborsati dallo Stato in caso di dissequestro; tuttavia la misura del compenso deve tener conto delle eventuali coincidenze di ruolo e del principio dell'equo compenso.
  • La concreta verifica da parte del giudice del merito è essenziale: occorre esaminare documentazione, mansioni svolte e eventuali contratti per determinare la natura della prestazione e la corretta imputazione delle spese.
  • Per minimizzare il rischio di veder gravare sugli Erario oneri impropri, evitare di trasformare formalmente coadiutori in prestatori contrattuali della società; analogamente, chi amministra la società in sequestro deve documentare la natura pubblicistica dell'incarico e ottenere le autorizzazioni del giudice delegato.
  • Se si ritiene la nomina superflua o i compensi eccessivi, la società ha rimedio nella sede civile con azione di responsabilità (art. 2476 c.c.) per ottenere ristoro o accertamento di illegittimità delle spese.
  • In fase di amministrazione giudiziaria, mantenere tracciabilità chiara dei ruoli, degli incarichi e dei relativi atti autorizzativi al fine di fornire al giudice elementi concreti per la corretta imputazione delle spese in caso di contestazione.

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