Cassazione Civile, Ordinanza n. 29506/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Poiché l'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTR, che aveva accolto il ricorso nominando un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e poi dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019, nonché degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, la disciplina sopravvenuta che limita l'attuazione dei rimborsi in ragione delle risorse disponibili si sarebbe applicata anche al caso concreto, trattandosi di sentenza resa dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, con conseguente legittimità del pagamento solo parziale già eseguito dall'amministrazione. La Corte ha però rilevato che il giudizio di ottemperanza può accertare e ricostruire i presupposti dell'attuazione del rimborso, ma non incide sul diritto sostanziale già cristallizzato nel giudicato; inoltre, nelle more del giudizio, il contribuente ha allegato e la ricorrente non ha contestato l'integrale pagamento dell'importo dovuto, rendendo superfluo l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretto, in linea di principio, il quadro ricostruttivo del giudice dell'ottemperanza circa il potere di verificare i presupposti e le condizioni dell'attuazione del rimborso, anche alla luce della disciplina sulle risorse disponibili e dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Tuttavia, ha dato rilievo decisivo al fatto sopravvenuto dell'avvenuto integrale pagamento del rimborso da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio, circostanza che ha reso non più necessario il rinvio al giudice a quo e l'adozione di ulteriori provvedimenti esecutivi. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel risultato finale, con correzione della motivazione nei termini indicati dalla Corte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
norma sostanziale che riconosceva il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per specifici anni d'imposta.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
norma che disciplina l'attuazione dei rimborsi entro limiti di stanziamento, incidendo sulla fase procedimentale esecutiva e non sul diritto sostanziale già accertato in giudicato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91
disposizione sopravvenuta che ha introdotto/rafforzato limiti e modalità di attuazione dei rimborsi in relazione alle risorse disponibili.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
ulteriore modifica della disciplina attuativa dei rimborsi, richiamata dalla Corte come jus superveniens.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ottemperanza tributaria.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norme invocate in tema di giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'attuazione del giudicato tributario.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che la disciplina attuativa dei rimborsi violi il diritto di difesa, poiché non incide sul diritto sostanziale già accertato.
art. 3 Cost.
la Corte esclude violazione del principio di eguaglianza, anche in comparazione con contribuenti che non hanno versato l'imposta in eccedenza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
norma che consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso in presenza di provvedimenti esecutivi e mancanza di disponibilità finanziaria.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale base del giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il potere del giudice di adottare i provvedimenti necessari all'attuazione del giudicato.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'esecuzione delle sentenze tributarie e agli strumenti sostitutivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice ha il potere-dovere di ricostruire il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato e di verificare tutti i presupposti e le condizioni dell'effettiva attuazione del rimborso, sostituendosi all'amministrazione inadempiente se necessario.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'erogazione dei rimborsi in relazione alle risorse stanziate incide sulla fase attuativa del credito e non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
- L'eventuale incapienza delle risorse pubbliche può impedire o differire l'esecuzione materiale del pagamento, ma non estingue né riduce il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato.
- In presenza di sentenza definitiva di condanna al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve indicare specificamente il quomodo dell'attuazione, anche mediante commissario ad acta e, se del caso, tramite speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- Se l'amministrazione provvede integralmente al pagamento del credito nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse all'ulteriore intervento sostitutivo del giudice, con conseguente rigetto del ricorso per cassazione che si fondi esclusivamente sulla pretesa mancata esecuzione.
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