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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29506/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Poiché l'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTR, che aveva accolto il ricorso nominando un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e poi dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019, nonché degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, la disciplina sopravvenuta che limita l'attuazione dei rimborsi in ragione delle risorse disponibili si sarebbe applicata anche al caso concreto, trattandosi di sentenza resa dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, con conseguente legittimità del pagamento solo parziale già eseguito dall'amministrazione. La Corte ha però rilevato che il giudizio di ottemperanza può accertare e ricostruire i presupposti dell'attuazione del rimborso, ma non incide sul diritto sostanziale già cristallizzato nel giudicato; inoltre, nelle more del giudizio, il contribuente ha allegato e la ricorrente non ha contestato l'integrale pagamento dell'importo dovuto, rendendo superfluo l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretto, in linea di principio, il quadro ricostruttivo del giudice dell'ottemperanza circa il potere di verificare i presupposti e le condizioni dell'attuazione del rimborso, anche alla luce della disciplina sulle risorse disponibili e dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Tuttavia, ha dato rilievo decisivo al fatto sopravvenuto dell'avvenuto integrale pagamento del rimborso da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio, circostanza che ha reso non più necessario il rinvio al giudice a quo e l'adozione di ulteriori provvedimenti esecutivi. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel risultato finale, con correzione della motivazione nei termini indicati dalla Corte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice ha il potere-dovere di ricostruire il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato e di verificare tutti i presupposti e le condizioni dell'effettiva attuazione del rimborso, sostituendosi all'amministrazione inadempiente se necessario.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'erogazione dei rimborsi in relazione alle risorse stanziate incide sulla fase attuativa del credito e non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
  • L'eventuale incapienza delle risorse pubbliche può impedire o differire l'esecuzione materiale del pagamento, ma non estingue né riduce il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato.
  • In presenza di sentenza definitiva di condanna al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve indicare specificamente il quomodo dell'attuazione, anche mediante commissario ad acta e, se del caso, tramite speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Se l'amministrazione provvede integralmente al pagamento del credito nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse all'ulteriore intervento sostitutivo del giudice, con conseguente rigetto del ricorso per cassazione che si fondi esclusivamente sulla pretesa mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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