Cassazione Civile, Ordinanza n. 08072/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico per riprese IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2007, in ragione di costi ritenuti indebitamente dedotti perché afferenti a operazioni inesistenti. Dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese, l'ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio unico aveva impugnato l'atto anche in proprio. La CTR aveva ritenuto illegittima la notifica dell'avviso nei suoi confronti, escludendo la legittimazione del socio a ricevere l'atto perché il residuo attivo di liquidazione risultava di importo minimo e non sarebbe stata provata dall'Amministrazione la distribuzione e l'effettiva percezione di tale residuo. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 110 c.p.c., sostenendo che, dopo la cancellazione della società, la notifica dell'avviso di accertamento può essere validamente effettuata nei confronti dei soci per effetto della successione nei rapporti debitori della società estinta, indipendentemente dalla prova di un effettivo riparto dell'attivo di liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento al socio, affermando che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, gli ex soci subentrano nei debiti sociali non definiti, con conseguente correttezza della notifica dell'atto impositivo nei loro confronti. La questione dell'eventuale limitazione di responsabilità dei soci rileva eventualmente nella successiva fase esecutiva e non incide sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti all'esito della liquidazione, con conseguente possibilità di notificare loro l'avviso di accertamento
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata a sostegno della legittimazione dell'Amministrazione a procedere nei confronti dei soci della società estinta
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata a sostegno della successione e della notifica agli aventi causa o successori della società estinta
Richiamato per il fenomeno successorio soggettivo nel processo e nei rapporti sostanziali conseguenti all'estinzione della società
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i soci succedono nei debiti sociali non definiti, sicché l'avviso di accertamento intestato alla società può essere validamente notificato nei loro confronti.
- La validità della notifica dell'atto impositivo ai soci della società estinta non dipende dalla prova della concreta distribuzione o percezione dell'attivo di liquidazione, potendo residuare anche sopravvenienze attive o beni non considerati nel bilancio finale.
- L'eventuale limitazione della responsabilità dei soci per i debiti sociali attiene alla fase esecutiva della pretesa tributaria e non alla fase di emissione o notifica dell'avviso di accertamento.
- In presenza di estinzione della società per cancellazione, la nozione di successione nei rapporti debitori opera come criterio sufficiente per legittimare l'azione dell'Amministrazione nei confronti dei soci.
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