Cassazione Civile, Ordinanza n. 02928/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 fondato su accertamento sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva ricostruito un reddito presunto valorizzando l'acquisto e il possesso di beni indice e un incremento patrimoniale, oltre a dati bancari e informazioni fornite dal contribuente in risposta a questionario. La CTR aveva ritenuto, tra l'altro, che: il contraddittorio endoprocedimentale fosse obbligatorio a pena di nullità; le risultanze del redditometro avessero valore di presunzioni semplici da corroborare; e che, esclusi alcuni beni ritenuti non riferibili al nucleo familiare, i redditi del contribuente e della moglie fossero comunque sufficienti a giustificare il tenore di vita. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del d.l. n. 78/2010 per avere la CTR applicato retroattivamente l'obbligo di contraddittorio preventivo anche a un accertamento relativo al 2007; 2) violazione delle norme sul redditometro e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR negato natura di presunzione legale relativa agli indici di capacità contributiva; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) in subordine, violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della prova contraria, un generico richiamo a disponibilità patrimoniali/reddituali senza specificare circostanze idonee a dimostrarne l'effettiva riferibilità alla copertura delle spese contestate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, ha respinto il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che per l'anno d'imposta 2007 non era dovuto un contraddittorio preventivo obbligatorio ai fini del redditometro; che il redditometro, nel testo applicabile ratione temporis, introduce una presunzione legale relativa; e che la prova contraria del contribuente non può ridursi alla mera allegazione di disponibilità economiche, dovendo invece essere supportata da circostanze oggettive e documentate idonee a collegare tali risorse alle spese contestate. La motivazione della CTR è stata invece ritenuta sufficiente a superare la censura di apparente motivazione, perché comprensibile nel suo percorso logico essenziale.
Norme richiamate
Nel testo vigente ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico fondato su elementi certi indice di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali; introduce una presunzione legale relativa, superabile solo con prova contraria documentale idonea.
Le modifiche all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, incluso il meccanismo del contraddittorio preventivo, operano solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
Norma transitoria che limita l'efficacia delle modifiche al redditometro ai periodi d'imposta successivi o comunque ai redditi ancora dichiarabili alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Non consente di ricavare un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, essendo applicabile agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente e non agli accertamenti 'a tavolino'.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova contraria specifica e documentata rispetto alla presunzione redditometrica.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio, senza specifica autonoma ratio decidendi nella decisione oltre al quadro dell'accertamento.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio; il testo non mostra una autonoma applicazione decisoria distinta dagli altri profili dell'accertamento.
Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era comprensibile.
Richiamato per la censura sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge sui primi, secondi e quarti motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca il 'minimo costituzionale' richiesto da questa disposizione.
Fondano la cassazione con rinvio e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
d.m. 10.9.1992
Richiamato tra le fonti tecniche del redditometro nel motivo dell'Agenzia.
d.m. 19.11.1992
Richiamato tra le fonti tecniche del redditometro nel motivo dell'Agenzia.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 596 del 1992
Richiamato nel capo sulle spese; il testo contiene un evidente refuso ma la Corte lo menziona come base normativa per la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle modifiche del 2010, l'accertamento sintetico fondato sul redditometro non richiede, di regola, un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato a pena di nullità, salvo specifiche previsioni normative o tributi armonizzati.
- Nel redditometro applicabile ratione temporis, la disponibilità di beni indice e le spese per il loro mantenimento integrano una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta provati dall'Ufficio i fatti-indice, il giudice non può degradarne il valore presuntivo a mera presunzione semplice.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione astratta dell'esistenza di ulteriori risorse economiche: occorrono elementi documentali e circostanze oggettive idonei a collegare, per entità e durata, tali risorse alla copertura delle spese o degli incrementi patrimoniali contestati.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia mancante o meramente apparente secondo il 'minimo costituzionale'; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione se il percorso logico della decisione resta percepibile.
- In tema di redditometro, il contribuente non deve provare l'effettivo impiego materiale di ogni singola risorsa, ma deve comunque superare la presunzione con una dimostrazione specifica, non generica, della riferibilità delle somme alle spese contestate.
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